Articolo 7
           Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
                      del patrimonio culturale

   1.  Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di
valorizzazione   del  patrimonio  culturale.  Nel  rispetto  di  tali
principi le regioni esercitano la propria potesta' legislativa.
   2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
perseguono  il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle
attivita' di valorizzazione dei beni pubblici.