Art. 7.

             Condizioni di ammissibilita' della domanda

  1. Le imprese esercenti attivita' di fonderia di ghisa e di acciaio
che  intendono  fruire dei contributi previsti dall'articolo 12 della
legge  12  dicembre  2002,  n.  273, per le finalita' ivi indicate al
punto a) devono:
    a)  essere  iscritte  ne1 registro delle imprese; rientrano nella
fattispecie  anche  le  imprese derivanti da procedimenti di fusione,
incorporazione  o  scissione di imprese aventi personalita' giuridica
prima  del  1° gennaio  2000; rientrano altresi' le unita' produttive
che   eseguono  l'intero  ciclo  produttivo  di  fonderia,  anche  se
appartenenti alla stessa impresa;
    b)  non  aver  modificato  l'oggetto  della  loro produzione e la
struttura dei loro impianti dopo il 1° gennaio 2002;
    c) aver  realizzato  regolarmente  fino alla data del 31 dicembre
2001  una  produzione  certificata  con perizia giurata di un tecnico
esperto  del  settore  iscritto  nel registro dei periti nominato dal
tribunale;
    d) essere  nel  possesso  degli  impianti da dismettere alla data
della domanda stessa;
    e) non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali.
  2. Le imprese esercenti attivita' di fonderia di ghisa e di acciaio
che intendono avvalersi del contributo per perseguire le finalita' di
cui  ai  punti  b),  c) e d) dell'articolo 12 della legge 12 dicembre
2002, n. 273, devono:
    a) essere iscritte nel registro delle imprese;
    b) essere in possesso degli impianti alla data della domanda;
    c) non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali.