Art. 7. (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale) 1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito. 3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. E' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia. 4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale. 5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato. 6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento". 7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto. 8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". 9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza". 10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici 11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione. 12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' altresi' previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993. 14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale". 15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento". 16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie. 17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra' avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potra' essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 7: - Per l'art. 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano note all'articolo 5. - L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interininisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati da! Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". - L'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", e' il seguente: "Art. 3 (Comitato di controllo). - 1. Il rispetto e l'applicazione del presente Codice di Autoregolamentazione sono affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri nominati dal Ministro delle comunicazioni di cui sei membri quali espressione dell'emittenza televisiva, sulla base delle indicazioni formulate dalle associazioni dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale presenti nella Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice e dalla concessionaria del servizio pubblico, nonche' da sei membri, tra cui il Presidente della Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo, quali espressioni del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli utenti e dei Corecom/Corerat, sulla base delle indicazioni dei singoli organismi. Il Presidente del Comitato e' nominato tra i rappresentanti del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni. 2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero delle comunicazioni. Il Comitato puo' operare in sezioni di almeno quattro membri ciascuna scelti in numero paritario tra i rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I membri di ciascuna sezione nominano tra di loro un vicepresidente. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato puo' richiedere al Ministero delle comunicazioni le dotazioni degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento delle finalita' del presente codice di autoregolamentazione. 3. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del presente Codice di autoregolamentazione a seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte di cittadini, associazioni od imprese. E' consentita la partecipazione al procedimento aperto dal Comitato di controllo dei soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In ogni caso, questi saranno informati del suo esito a cura dello stesso Comitato. 4. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni. Per la valutazione della documentazione prodotta il Comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero di palese e grave violazione delle regole del codice, il Comitato puo' adottare provvedimenti d'urgenza provvisori nella forma dell'ammonizione o dell'invito a sospendere le trasmissioni fino all'esito del procedimento. 5. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza (responsabilita', gravita' del danno, modalita' della violazione) ed emette una motivata e pubblica decisione. Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese all'unanimita'; in caso contrario la decisione viene demandata al Comitato in seduta plenaria, che delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti. 6. Quando la decisione stabilisce che la pubblicita' o la televendita esaminata non e' conforme alle norme del presente Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo dispone che la parte o le parti interessate desistano dalla trasmissione della stessa, nei termini indicati dalla medesima decisione. Il Comitato di controllo deposita la decisione presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti interessate, entro dieci giorni dall'adozione della decisione stessa. 7. Nei casi piu' gravi ovvero di ripetute violazioni il Comitato puo' imporre all'Azienda inadempiente di comunicare le decisioni ai propri utenti. 8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al Ministro delle comunicazioni, sulla attivita' di vigilanza svolta, sull'applicazione del codice di autoregolamentazione, sui risultati conseguiti e sul suo impatto sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese". - Il testo integrale del Codice autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari e' consultabile sul sito www.comunicazioni.it - La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 298 del 17 ottobre 1989. - La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 202 del 30 luglio 1997. - Il testo vigente dell'art. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50, gia' modificato dall'art. 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'art. 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, come ulteriormente modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali. 2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni: a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico; b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato. 3. L'uso della qualifica di specialista e' consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato. 4. Il medico non specialista puo' fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialita' e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attivita' professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attivita' svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non puo' costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1". - L'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 4. - 1. La pubblicita' concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge e' consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale nonche' con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali con facolta' di indicare le specifiche attivita' medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purche' accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica. 2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria. 3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonche' al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1". - L'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2002, n. 430, recante: "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 6. Esclusioni. - 1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio: a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonche' per la presentazione di progetti o studi in (ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettivita' b) le manifestazioni nelle quali e' prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreche' l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o Servizi di altre imprese; per le eminenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza. c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantita' aggiuntive di prodotti dello stesso genere; d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreche' la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entita' delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate; e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalita' eminentemente sociali o benefiche". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, si riporta il titolo delle sezioni I e II del Capo I (Le sanzioni amministrative): "Sezione I - Principi generali Sezione II - Applicazione". - L'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante. "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, concemente. "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta 9 marzo 1987, n. 56, e' il seguente: "Art. 11. (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione) - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, Legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9. viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2, hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza." - Gli articoli 4 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, recante: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 27 agosto 1990, n. 199, sono i seguenti: "Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'art. 11 della medesima legge n. 67, del 1987. 4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987." "Art. 8. - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale." - L'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253, recante: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", e' il seguente: "Art. 7. - 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente: "3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffiisione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.". 2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi inforinativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e". 3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni". - L'art. 1 del Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e' il seguente: "Art. 1 (Definizioni) - Ai fini del presente regolamento s'intendono per: a) "opere europee", le opere originarie: 1. di Stati membri dell'Unione europea o 2. di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del consiglio d'Europa, purche': I. realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati o II. prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati o III. il contributo dei coproduttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3. di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Paesi europei. L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 e' subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi terzi. b) "emittenti", le persone fisiche o giuridiche che hanno la responsabilita' editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi via cavo o via etere, nonche' via satellite, in forma codificata e non codificata; c) "canale tematico", canale che dedica almeno il 70% della programmazione ad un tema specifico. d) "Autorita", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; e) "Legge", la legge 30 aprile 1998, n. 122.". - Per l'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si vedano le note all'art. 5. - L'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Norme sull'emittenza televisiva) - 1. E consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998. 2. L'Autorita' approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative. Le societa' di cui al presente comma devono essere di nazionalita' italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle societa' da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti all'Unione europea e' consentito a condizione, che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocita', fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle societa' richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorita', limitatamente alla radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessita' del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999. 3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede: a) per le emittenti radiotelevisive nazionali: 1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'art. 2; 2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale; b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi: 1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni 2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223; 3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni; 4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza; 5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e televendite; 6) in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodifflrnione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo; 7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilita' sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicita' pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'art. 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilita' sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti. 4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria. 5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una riserva di frequenze: a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro; b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti. 6. (Abrogato) 7. (Abrogato) 8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorita' dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorita' assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque e' attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni. 9. (Abrogato). 10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita' ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento. 11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge piu' reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai comini 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorita' adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge. 12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente disciplina, in particolare per cio' che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate. 13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da piu' unita' abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unita' le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al finesli garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. 14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad I.V.A. nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonche' ai relativi decodificatori di utenti 15. All'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito,". 16. Dopo l'art. 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' inserito il seguente: "43-bis. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna". 17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni all'utenza. 18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata. 19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda fra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono altresi' consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attivita' televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di societa' cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria. 20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone e' dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso. 21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di societa' concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. 22. Le norme di cui all'art. 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si fara' riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive. 23. Il comma 45 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente: "45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997": 24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non e' dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni. L'art. 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e' il seguente: "Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a Euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita, con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".