Art. 7.
                   (Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo  22,  ai  volontari  in ferma prefissata di un anno e in
rafferma  annuale  si  applicano  le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2.  I  volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
possono  conseguire,  previo  giudizio  di  idoneita',  il  grado  di
caporale  ovvero  comune  di 1ยช classe o aviere scelto, non prima del
compimento  del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati
non  idonei  sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta,
al compimento del nono mese dall'incorporazione.