Art. 7. 
                      Modalita' di indicazione 
  1. Le indicazioni di  cui  all'articolo  6  devono  figurare  sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel  momento  in  cui  sono
posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui  al  comma  1,
lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche'  sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti,  su  altra  documentazione
illustrativa  che  viene  fornita  in  accompagnamento  dei  prodotti
stessi.