ART. 7.
                       (Disposizioni finali).

1.    Alle   professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative,    tecnico-sanitarie    e   della   prevenzione   gia'
riconosciute  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge
continuano  ad  applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive
fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della
presente  legge,  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previa  acquisizione  del  parere  degli  ordini  professionali delle
professioni  interessate,  si  puo'  procedere  ad integrazioni delle
professioni  riconosciute  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni.
3.  La  presente  legge  non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 1° febbraio 2006

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli