ART. 7 
                       (ambito d'applicazione) 
 
   1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani  e  i
programmi di cui al comma 2, nonche', qualora possano  avere  effetti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui
ai commi 3 e 4. Sono altresi'  sottoposte  a  valutazione  ambientale
strategica le modifiche di cui al comma 5. 
   2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono  sottoposti
a valutazione ambientale strategica: 
    a) i piani e i programmi  che  presentino  entrambi  i  requisiti
seguenti: 
     1)  concernano  i  settori  agricolo,  forestale,  della  pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti  e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli; 
     2) contengano la  definizione  del  quadro  di  riferimento  per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque
la  realizzazione  di  opere  ed  interventi  i  cui  progetti   sono
sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa
vigente; 
    b) i piani e i programmi concernenti i siti designati  come  zone
di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e
quelli classificati  come  siti  di  importanza  comunitaria  per  la
protezione degli  habitat  naturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatica. 
   3. Sono altresi' sottoposti a valutazione ambientale strategica  i
piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2,  contenenti
la  definizione  del  quadro  di  riferimento   per   l'approvazione,
l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la
realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non  essendo
sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle  presenti
norme, possono tuttavia avere effetti significativi  sull'ambiente  e
sul  patrimonio  culturale,   a   giudizio   della   sottocommissione
competente per la valutazione ambientale strategica. 
   4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che  determinano  l'uso
di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi
di cui ai commi 2 e 3 che siano gia' stati approvati sono  sottoposti
a valutazione ambientale strategica solo  se  possono  avere  effetti
significativi sull'ambiente. 
   5.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  3  e  4,  l'autorita'
competente  all'approvazione  del  piano   o   del   programma   deve
preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma  oggetto
di  approvazione  possa  avere  effetti  significativi  sull'ambiente
secondo i criteri di cui  all'Allegato  II  alla  parte  seconda  del
presente decreto. Analoga verifica deve  essere  eseguita  quando  si
tratti di approvare  una  modifica  di  un  piano  o  programma  gia'
approvato. 
   6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi  di
piani e di programmi di cui al comma 2 devono  essere  consultate  le
altre autorita' che, per le loro  specifiche  competenze  ambientali,
possono  essere  interessate  agli   effetti   sull'ambiente   dovuti
all'applicazione del piano o del programma  oggetto  d'esame.  Per  i
piani ed i programmi la cui  approvazione  compete  ad  organi  dello
Stato deve comunque essere acquisito il parere della  Commissione  di
cui all'articolo 6. 
   7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6,  comprese  le
motivazioni del  mancato  esperimento  della  valutazione  ambientale
strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico. 
   8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme  di
cui alla parte seconda del presente decreto: 
    a) i piani e i programmi  destinati  esclusivamente  a  scopi  di
difesa nazionale  caratterizzati  da  somma  urgenza  o  coperti  dal
segreto di Stato; 
    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
    c) i piani e i programmi relativi agli  interventi  di  telefonia
mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.