(Parte V - Allegato VII)
ALLEGATO VII 
 
Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai 
terminali agli impianti di distribuzione 
 
Parte I 
 
  1. Definizioni 
  Ai fini del presente allegato si intende per: 
  a) vapori: composti aeriformi che evaporano dalla benzina; 
  b) vapori di ritorno: vapori provenienti da impianti di deposito  o
da cisterne mobili in fase di caricamento; 
  c) vapori residui: vapori che  rimangono  nella  cisterna  dopo  lo
scarico di benzina agli impianti di deposito; 
  d) sistema di recupero dei vapori: l'attrezzatura per  il  recupero
di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento  presso  i
terminali; 
  e)  carro-cisterna:  una  cisterna   mobile   costituita   da   una
sovrastruttura che comprende  una  o  piu'  cisterne  ed  i  relativi
equipaggiamenti, e da un telaio  munito  dei  propri  equipaggiamenti
(ruote, sospensioni), destinata al trasporto di benzine su rotaia; 
  f) nave-cisterna:  una  cisterna  mobile  costituite  da  una  nave
destinata alla navigazione interna  quale  definita  nel  capitolo  1
della  direttiva  82/714/CEE  del  Consiglio,  del  4  ottobre  1982,
destinata al trasporto di benzine in cisterne; 
 
Parte II 
 
  1. Requisiti per gli impianti  di  deposito  di  benzina  presso  i
terminali 
  1.1 Rivestimenti 
  Le pareti  esterne  ed  i  tetti  degli  impianti  di  deposito  di
superficie devono essere dipinti di un colore con riflessione  totale
del calore radiante pari o superiore al  70%.  Il  rispetto  di  tali
adempimenti deve essere certificato dal gestore con una dichiarazione
in cui si attesti che, per la  verniciatura,  sono  state  utilizzate
vernici  certificate  dal  fornitore  come  rispondenti  alle   norme
contenute nell'appendice, applicate secondo regole di buona tecnica. 
  Detta  disposizione  non  si  applica  agli  impianti  di  deposito
collegati ad un sistema di recupero dei vapori conforme ai  requisiti
di cui al punto 2.3. 
  Le operazioni di verniciatura possono essere programmate in modo da
essere effettuate conio parte dei normali cicli di manutenzione degli
impianti di deposito. Il programma  delle  manutenzioni  deve  essere
conservato dal gestore e reso disponibile su richiesta dell'autorita'
competente per il controllo. 
  1.2 Dispositivi per il contenimento dei vapori di benzina 
  Gli impianti di deposito  con  tetto  galleggiante  esterno  devono
essere dotati di un dispositivo  primario  di  tenuta  che  copra  lo
spazio anulare tra la parete del serbatoio e il perimetro esterno del
tetto galleggiante, nonche' di un dispositivo secondario  fissato  su
quello primario. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da
assicurare un contenimento complessivo dei vapori pari o superiore al
95% di quello di un serbatoio  similare,  a  tetto  fisso,  privo  di
dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori ovvero di  un
serbatoio a  tetto  fisso  dotato  solo  di  valvola  limitatrice  di
pressione. Il rispetto di tali adempimenti  deve  essere  certificato
dal  gestore  con  una  dichiarazione  in  cui  si  attesti  che   la
progettazione del sistema a doppia tenuta risponde a quanto  previsto
dal presente punto 1.2, verificato  sulla  base  delle  procedure  di
stima, contenute nella normativa API (American  Petroleum  Institute)
MPMS, Chapter 19, e che tale sistema  e  stato  installato  a  regola
d'arte. A tal fine si utilizza il "Manual  of  Petroleum  Measurement
Standards" - capitolo 19 - "Evaporative loss measurement", sezione  1
-  "Evaporative  loss  from  fixed  -  roof  tanks"  e  sezione  2  -
"Evaporative loss from floating - roof tanks". 
  I dispositivi di controllo per il  contenimento  dei  vapori  degli
impianti  di  deposito  devono  essere  sottoposti   a   manutenzione
periodica secondo le modalita' previste dalla regola d'arte. 
  1.3. Sistemi per il recupero dei vapori di benzina 
  - Gli impianti di deposito presso terminali la cui  costruzione  e'
stata autorizzata dopo il 3 dicembre 1997, ai sensi  della  normativa
vigente al momento  dell'autorizzazione,  costituiti  da  serbatoi  a
tetto fisso, devono essere collegati ad un sistema  di  recupero  dei
vapori in  conformita'  ai  requisiti  di  cui  al  paragrafo  2.  In
alternativa, detti depositi devono essere  progettati  con  un  tetto
galleggiante, interno o esterno, e dotati di  dispositivi  primari  e
secondari a tenuta in modo da rispondere ai requisiti  relativi  alle
prestazioni stabiliti dal punto 1.2. 
  - Gli altri impianti di deposito presso i terminali, costituiti  da
serbatoi a tetto fisso, devono essere  collegati  ad  un  sistema  di
recupero dei vapori in conformita' alle  disposizioni  contenute  nel
paragrafo 2. In alternativa, detti depositi devono essere  dotati  di
un tetto galleggiante interno con un dispositivo  primario  a  tenuta
progettato in modo da  assicurare  un  contenimento  complessivo  dei
vapori pari o superiore al 90% di quello di un serbatoio  similare  a
tetto fisso privo di dispositivi di controllo dei vapori. 
  1.4 Ai serbatoi a tetto fisso situati presso  i  terminali  cui  e'
consentito, ai sensi del punto 2.2, il deposito temporaneo dei vapori
non  si  applicano  i  requisiti  relativi  ai  dispositivi  per   il
contenimento dei vapori di benzina di cui al punto 1.3. 
 
Appendice 
Misura del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi. 
 
  Ai fini di quanto prescritto al punto 1.2.  per  la  determinazione
del fattore di riflessione delle superfici dei serbatoi, puo'  essere
utilizzato uno dei seguenti metodi di misura, 
  a) Metodo basato sulla misura del fattore di riflessione totale del
calore radiante.  Per  riflessione  totale  del  calore  radiante  si
intende la riflessione dell'energia solare totale incidente, misurata
nello spettro compreso fra 0,3 ÷ 2,5 µm di lunghezza d'onda  (spettro
solare incidente a livello della superficie terrestre). 
  Specifiche di prova: la procedura di prova  per  la  determinazione
del fattore di riflessione di una superficie (ottenuta in laboratorio
su provini campione),  si  basa  sulle  seguenti  norme  tecniche  di
riferimento: ASTM E 903-82  (1)  ed  ISO  9050  (2).  Il  fattore  di
riflessione della superficie deve essere superiore o uguale al 70%. 
  b) Metodo basato sulla misura del  fattore  di  riflessione  totale
dell'energia luminosa. 
  Tale  metodo  si  riferisce  alla  misura  del  solo   fattore   di
riflessione totale dell'energia luminosa ed e' quindi  relativo  alla
sola parte della radiazione solare contenuta nel campo dello  spettro
visibile (0,38 ÷ 0,78 um). 
  Specifiche di prova: la procedura di prova  per  la  determinazione
del fattore  di  riflessione  totale  dell'energia  luminosa  di  una
superficie (ottenuta su provini  campione  in  laboratorio)  si  basa
sulla normativa di riferimento applicabile UNI 9389 (3) ed  ISO  2813
(4). 
  Il fattore di riflessione  della  superficie  all'energia  luminosa
deve essere superiore o uguale al 70%. 
  Nel caso in cui siano presenti serbatoi con superfici di  materiale
diverso  o  verniciati  con  colori  diversi  il  valore   medio   di
riflessione  puo'  essere  calcolato  dagli  indici  di   riflessione
(misurati su campioni con uno dei precedenti  metodi  per  i  singoli
colori), pesati con le estensioni delle relative aree  di  serbatoio.
Il valore medio di riflessione cosi' calcolato deve essere  superiore
o eguale al 70%. 
  Riferimenti: 
  (1) ASTM E 903-82: Standard  test  method  for  solar  absorptance,
reflectance and trasmittance of materials using integrating spheres". 
  (2)  ISO  9050:  "Glass  in  building.   Determination   of   light
trasmittance,  direct  solar   trasmittance,   total   solar   energy
trasmittance  and  ultraviolet  trasmittance,  and  related   glazing
factors". 
  (3) UNI 9389: "Misura della riflessione di  pellicole  di  prodotti
vernicianti non metallizzanti". 
  (4) ISO 2813: "Paints and varnishes-Determination of specular gloss
of nonmetallic paint films at 20°, 60° and 85°, 
  2. Requisiti per gli impianti di caricamento presso i terminali. 
  2.1 Attrezzature per il caricamento dal basso 
  Le torri di  caricamento  di  veicoli-cisterna  presenti  presso  i
terminali devono soddisfare le specifiche relative alle  attrezzature
per il caricamento dal basso previste dal punto 3.2. 
  2.7. Recupero di vapori 
  I vapori di ritorno provenienti da una cisterna mobile in  fase  di
caricamento  devono  essere  convogliati,  tramite   una   linea   di
collegamento a tenuta di vapore, verso  un  sistema  di  recupero  di
vapori.  Tale  disposizione  non  si  applica  alle   operazioni   di
caricamento dall'alto di cisterne  mobili  che,  in  accordo  con  le
deroghe previste all'articolo 276, comma 5, non  sono  conformi  alle
prescrizioni per il caricamento dal basso stabilite al punto 3.2. 
  Nei terminali presso i  quali  negli  tre  anni  civili  precedenti
l'anno in  corso  e'  stata  movimentata  una  quantita'  di  benzina
inferiore a 25.000 tonnellate/anno, il deposito temporaneo dei vapori
puo' sostituire il recupero immediato dei vapori presso il terminale.
Il  serbatoio  adibito  esclusivamente  a  tale   uso   deve   essere
chiaramente identificato. Per quantita'  movimentata  si  intende  la
quantita' totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili
dagli impianti di deposito del terminale. 
  Nei terminali in cui la benzina e' caricata su  navi,  puo'  essere
adottato  un  sistema  di  combustione  dei  vapori,  se  ogni  altra
operazione di  recupero  dei  vapori  e'  pericolosa  o  tecnicamente
impossibile a causa del volume dei vapori di ritorno. I gestori degli
impianti  di  caricamento  che  producono  emissioni   in   atmosfera
provenienti dai sistemi di recupero dei  vapori  o  dalle  unita'  di
combustione di vapori devono ottenere l'autorizzazione alle emissioni
ai sensi del titolo I del presente decreto. 
  2.3. Valori limite di emissione, criteri per la  valutazione  della
conformita' dei valori misurati ai valori limite di emissione 
  Agli effluenti gassosi emessi dai sistemi di recupero dei vapori si
applica il valore limite di emissione pari a 10 g/Nm3  espressi  come
media oraria. 
  Le  misurazioni  effettuate  ai  fini   della   valutazione   della
conformita' delle emissioni ai valori limite devono essere effettuate
per un'intera giornata lavorativa (minimo sette ore) in condizioni di
normale movimentazione. 
  Dette  misurazioni  possono  essere  continue  o  discontinue.   Le
misurazioni discontinue devono essere rilevate almeno  quattro  volte
ogni ora. 
  L'errore totale di misurazione dovuto alle attrezzature utilizzate,
al gas di taratura e al metodo applicato, non deve  superare  il  10%
del valore misurato. 
  L'apparecchiatura utilizzata  deve  essere  in  grado  di  misurare
almeno concentrazioni di 1 g/Nm3 . 
  La precisione della misura deve  essere  almeno  pari  al  95%  del
valore  misurato.  I  controlli  di  competenza  del   gestore   sono
effettuati con periodicita' semestrale. 
  2.4. Misure per la prevenzione di emissioni diffuse 
  Prima della messa in servizio dei sistemi di recupero  dei  vapori,
il gestore e' tenuto effettuare le procedure di prova cui  sottoporre
le linee di collegamento di vapori di cui al punto 2.2 e ad istituire
ed effettuare  apposite  procedure  di  controllo  periodico  secondo
quanto indicato  nella  seguente  appendice.  E'  tenuto  altresi'  a
seguire le procedure previste nella medesima  appendice  in  caso  di
mancato funzionamento dei sistemi di recupero. 
  2.5. Perdite accidentali 
  In  caso  di  perdita  accidentale  di  vapore,  le  operazioni  di
caricamento devono essere immediatamente arrestate  a  livello  della
torre di caricamento attraverso dispositivi automatici di arresto che
devono essere installati sulla torre. 
  2.6. Operazioni di caricamento di veicoli cisterna dall'alto 
  Durante le operazioni di caricamento dall'alto di veicoli  cisterna
che, in accordo con le deroghe previste all'articolo  276,  comma  5,
non sono conformi alle prescrizioni  per  il  caricamento  dal  basso
stabilite al punto 3.2  l'uscita  del  braccio  di  caricamento  deve
essere mantenuta vicino al fondo della cisterna mobile,  per  evitare
spruzzi di benzina, ed il braccio di carico deve essere dotato di  un
dispositivo di captazione dei vapori. 
 
Appendice 
 
  Procedure di prova cui  sottoporre  le  linee  di  collegamento  di
vapore prima della messa in servizio  dei  sistemi  di  recupero  dei
vapori e nel  corso  della  manutenzione  periodica  e  procedure  da
seguire in caso di mancato funzionamento dei sistemi di recupero 
  a) Prove di tenuta del sistema di trasferimento (l). 
  Le tubazioni di convogliamento del vapore  devono  essere  provate,
prima della messa in servizio dell'impianto, al fine  di  verificarne
accuratamente la tenuta: 
  - prima di allacciare le apparecchiature,  l'impianto  deve  essere
provato con aria o gas inerte ad una pressione di almeno 100 mbar; 
  - la durata di prova deve essere di almeno 30 minuti; 
  - la tenuta deve essere controllata mediante manometro ad acqua  od
apparecchi di equivalente sensibilita'; 
  - il manometro non deve accusare una caduta di pressione fra le due
letture eseguite all'inizio ed al termine del secondo quarto d'ora di
prova; 
  - se si verificano delle perdite, queste  devono  essere  ricercate
con l'ausilio di una soluzione saponosa; 
  - le parti difettose devono  essere  sostituite  e  le  guarnizioni
rifatte; 
  -  non  si  devono  riparare  dette  parti  con   mastici,   ovvero
cianfrinarle; 
  - una volta eliminate le  perdite  occorre  ripetere  la  prova  di
tenuta; 
  -  le  prove  di  tenuta  precedenti  devono  essere  ripetute  con
frequenza triennale; 
  - se i sistemi sono assemblati con collegamenti fissi (per  esempio
saldati  o  cementati),  essi  devono   essere   testati   su   tutto
l'assemblaggio, con le stesse modalita' di prova sopra descritte 
  b)  Collegamento  delle  apparecchiature  e   messa   in   servizio
dell'impianto. Effettuato il collegamento delle apparecchiature  alle
parti fisse, ad allacciamento terminato, dovra'  essere  controllata,
mediante soluzione saponosa od altro  idoneo  equivalente  mezzo,  la
perfetta  tenuta   dell'impianto,   con   particolare   riguardo   ai
collegamenti. 
  c) Avviamento dell'impianto. 
  Deve essere effettuata una verifica del  buon  funzionamento  delle
apparecchiature e degli eventuali dispositivi di sicurezza. 
  d) Manutenzione periodica. 
  La  manutenzione  che  il  gestore  deve  assicurare  consiste  nel
frequente controllo dello stato di efficienza delle tubazioni  e  dei
collegamenti, con particolare riguardo per i  tubi  flessibili  e  le
guarnizioni.  Le  parti  difettose  devono  essere   sostituite.   Il
monitoraggio in servizio deve comprendere un esame visivo del sistema
per verificare eventuali danneggiamenti, disallineamenti o corrosioni
del sistema di tubazioni e nei giunti. 
  Deve essere eseguito un esame  visivo  delle  tubazioni  flessibili
usate per collegare contenitori mobili al  sistema  di  tubazioni  di
raccolta   del   vapore,   al   fine   di   individuarne    eventuali
danneggiamenti. 
  Gli esami  visivi  devono  essere  ripetuti  con  frequenza  almeno
trimestrale. 
  e)  Procedure  di  notifica  da  seguire   in   caso   di   mancato
funzionamento dei sistemi di recupero dei vapori. 
  Il gestore, deve informare  l'autorita'  competente,  prima  di  un
pianificalo spegnimento di un sistema di recupero vapori che comporti
una fermata superiore ai tre giorni. 
  Deve inoltre specificare la data, il periodo previsto ed il  motivo
dell'arresto. Nel caso di un arresto non pianificato, il gestore deve
informare  l'autorita'  competente  della  causa  dell'arresto,   dei
provvedimenti attuati al fine di riportare in operazione  l'unita'  e
del probabile periodo di non  funzionamento.  L'autorita'  competente
dispone i provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo  271,  comma
14. 
  Il gestore deve  adoperarsi  per  assicurare  che  il  sistema  sia
riportato in condizioni di operativita' il piu' rapidamente possibile
e  deve  tempestivamente  informare  l'autorita'  competente  qualora
l'arresto si prolunghi per un periodo di  tempo  superiore  a  quello
originariamente  previsto  e  comunicato  all'autorita'  stessa.   Il
gestore provvede ad annotare su un apposito  registro  i  periodi  di
mancata operativita' del sistema di recupero dei vapori. 
  Riferimenti: 
  (1) UNI 7131- 72: "Impianti a gas di petrolio  liquefatti  per  uso
domestico non alimentati da rete di distribuzione". 
  3. Requisiti per le cisterne mobili e per i veicoli cisterna. 
  3.1 Contenimento dei vapori di benzina 
  3.1.1. I vapori residui devono  essere  trattenuti  nella  cisterna
mobile dopo lo scarico della benzina. 
  3.1.2. Le cisterne mobili sono progettate e utilizzate in modo  che
i vapori di ritorno provenienti dagli impianti  di  deposito  situati
presso gli impianti di  distribuzione  o  presso  i  terminali  siano
raccolti e trattenuti nelle  stesse.  Il  sistema  di  raccolta  deve
consentire  la  tenuta  dei   vapori   durante   le   operazioni   di
trasferimento  della  benzina.  Per  i  carro-cisterna  le   suddette
prescrizioni trovano applicazione solo se gli  stessi  forniscono  la
benzina a impianti di distribuzione o la caricano presso i  terminali
in cui e' consentito ai sensi del paragrafo 2, punto 2.2, il deposito
temporaneo dei vapori. 
  3.1.3. Salva l'emissione attraverso le valvole di  sfiato  previste
dalla vigente normativa, i vapori menzionati ai punti 3.1.1. e 3.1.2.
sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla successiva operazione
di caricamento presso il terminale. 
  3.1.4.  Le  cisterne  montate  su  veicoli-cisterna  devono  essere
sottoposte a verifiche triennali della  tenuta  della  pressione  dei
vapori e del corretto funzionamento delle valvole di sfiato. 
  3.2. Specifiche per il  caricamento  dal  basso,  la  raccolta  dei
vapori e la protezione contro il troppo pieno nei veicoli cisterna. 
  3.2.1. Accoppiatori. 
  a) L'accoppiatore per i liquidi sul  braccio  di  caricamento  deve
essere un accoppiatore femmina, cui corrisponde un adattatore maschio
API di 4 pollici (101,6 mm) posizionato sul veicolo  cisterna,  quale
definito  dalla:  API  RECOMMENDED  PRACTICE  1004  SEVENTH  EDITION,
NOVEMBER 1988 - Bottom Loading and Vapour Recovery  for  MC-306  Tank
Motor Vehicles (Section 2.1.1.1 - Type of  Adapter  used  for  Bottom
Loading). 
  b) L'accoppiatore per la raccolta dei vapori sul tubo  di  raccolta
dei vapori della torre di caricamento  deve  essere  un  accoppiatore
femmina a camma e scanalatura cui corrisponde un adattatore maschio a
camma  e  scanalatura  di  1  pollici  (101,6  mm)  posizionato   sul
veicolo-cisterna, quale definito  dalla:  "API  RECOMMENDED  PRACTICE
1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER  1988  -  Bottom  Loading  and  Vapour
Recovery for MC-306 Tank Motor. Vehicles (Section  4.1.1.2  -  Vapour
Recoyery Adapter)". 
  3.2.2. Condizioni di caricamento. 
  a) Il caricamento normale per i liquidi e' di 2.300 litri al minuto
(massimo: 2.500 litri al minuto) per braccio di caricamento. 
  b) Quando il terminale lavora  a  regime  massimo,  il  sistema  di
raccolta dei vapori della  torre  di  caricamento,  ivi  compreso  il
sistema di recupero dei vapori,  puo'  generare  una  contropressione
massima  di  55  millibar  sul  lato  del   veicolo-cisterna   dov'e'
posizionato l'adattatore per la raccolta dei vapori. 
  c) Tutte le cisterne montate su veicoli, idonee al caricamento  dal
basso sono munite di una targa di identificazione  che  specifica  il
numero  massimo  di  bracci  di  caricamento  che   possono   operare
simultaneamente  purche',  in  corrispondenza  della  contropressione
massima dell'impianto di cui alla lettera l)), non fuoriescano vapori
dai compartimenti e dalle valvole. 
  3.2.3. Collegamento  della  messa  a  terra  e  del  rivelatore  di
dispersione/troppopieno del veicolo-cisterna. 
  a) La torre di caricamento deve essere munita di un  rivelatore  di
troppopieno che, collegato al veicolo-cisterna, emette un segnale  di
consenso all'operazione con logica di interruzione in raso di  guasto
n malfunzionamento. il caricamento e' consentito ai sensi  del  punto
2.2., se nessun sensore di troppopieno nei vari compartimenti  rileva
un livello elevato. 
  b)  Il  veicolo-cisterna  deve  essere  collegato   al   rilevatore
collocato sulla torre di  caricamento  con  un  connettore  elettrico
industriale standard a 10  conduttori.  Il  connettore  maschio  deve
essere montato sul veicolo-cisterna,  mentre  il  connettore  femmina
deve essere fissato ad  un  cavo  volante  raccordato  al  rilevatore
posizionato sulla torre. 
  c) I rilevatori del livello installati sul veicolo-cisterna  devono
essere termistori due fili, sensori ottici a due fili, sensori ottici
a cinque fili  o  dispositivi  equivalenti  compatibili,  purche'  il
sistema  sia  tale  da  disporsi  automaticamente  in  condizioni  di
sicurezza  in  caso  di  guasto.  I  termistori   devono   avere   un
coefficiente negativo di temperatura. 
  d) Il rilevatore collocato sulla torre di caricamento  deve  essere
compatibile con  i  sistemi  a  due  o  a  cinque  fili  montati  sul
veicolo-cisterna. 
  e)  Il  veicolo-cisterna  deve  essere  collegato  alla  torre   di
caricamento attraverso  il  filo  comune  di  terra  dei  sensori  di
troppopieno, collegato al conduttore n.  10  del  connettore  maschio
attraverso il telaio del veicolo-cisterna. Il conduttore  n.  10  del
connettore femmina deve essere collegato al telaio del rilevatore,  a
sua volta collegato alla terra della torre. 
  f) Tutte le cisterne idonee al caricamento dal  basso  sono  munite
della targa di identificazione di cui al punto 3.2.2, lettera c)  che
specifica il tipo di  sensori  per  il  rilevamento  del  troppopieno
installati (ad esempio, a due o cinque fili). 
  3.2.4. Posizionamento dei collegamenti. 
  a) La progettazione delle strutture per il caricamento dei  liquidi
e la raccolta dei vapori sulla  torre  di  caricamento  si  basa  sul
seguente posizionamento dei collegamenti sul veicolo-cisterna: 
  L'altezza della linea centrale degli accoppiatori per i liquidi non
deve essere superiore a 1,4 metri (senza carico) e inferiore a d  0,5
metri (sotto carico); l'altezza ideale e' compresa tra 0,7 e I metro. 
  La distanza  orizzontale  tra  gli  accoppiatori  non  deve  essere
inferiore a 0,25 metri; la distanza  minima  ideale  e'  pari  a  0,3
metri. 
  Tutti gli  accoppiatori  per  i  liquidi  sono  posizionati  in  un
alloggiamento di lunghezza non superiore a 2,5 metri. 
  L'accoppiatore  per  la  raccolta  dei  vapori,  ove   tecnicamente
possibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato alla
sinistra  degli  accoppiatori  per  i  liquidi,  ad  un  altezza  non
superiore a 1,5 metri (senza carico) e  non  inferiore  a  0,5  metri
(sotto carico). 
  b) Il connettore per la messa a terra/troppopieno, ove tecnicamente
possibile ed economicamente sostenibile, deve essere posizionato alla
sinistra degli accoppiatori per i  liquidi  e  per  la  raccolta  dei
vapori, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri (senza carico) e  non
inferiore a 0,5 metri (sotto carico). 
  c) I collegamenti sopra descritti sono posizionati su un unico lato
del veicolo-cisterna. 
  3.2.5. Blocchi di sicurezza. 
  a) Messa a terra e dispositivo di troppo pieno. 
  Il  caricamento  e'  consentito  soltanto  quando   il   rilevatore
combinato  di  messa  a  terra/troppopieno  emette  un   segnale   di
autorizzazione. In caso di troppo pieno o  di  mancanza  di  messa  a
terra del veicolo-cisterna, il rivelatore montato  sulla  torre  deve
chiudere la valvola di controllo del caricamento. 
  b) Rilevatore di raccolta dei vapori. 
  Il caricamento e' consentito soltanto se il tubo  per  il  recupero
dei vapori e' collegato  al  veicolo-cisterna  e  i  vapori  spostati
possono  liberamente  fluire  dal  veicolo-cisterna  al  sistema   di
recupero dei vapori dell'impianto. 
  4. Requisiti per gli impianti di deposito presso  gli  impianti  di
distribuzione e per le  operazioni  di  trasferimento  della  benzina
presso gli impianti di distribuzione e presso  terminali  in  cui  e'
consentito il deposito temporaneo di vapori 
  4.1. I vapori di ritorno durante  le  operazioni  di  trasferimento
della benzina negli impianti  di  deposito  presso  gli  impianti  di
distribuzione dei carburanti devono essere convogliati,  tramite  una
linea di collegamento a tenuta di vapore, verso  la  cisterna  mobile
che distribuisce la benzina. Le operazioni di  trasferimento  possono
essere effettuate soltanto se detti  dispositivi  sono  installati  e
funzionano correttamente. 
  Il gestore dell'impianto di distribuzione deve  predisporre  idonee
procedure per gli autisti dei veicoli-cisterna che dovranno includere
istruzioni sul collegamento  della  tubazione  di  bilanciamento  del
vapore  prima  del  trasferimento  della  benzina   all'impianto   di
distribuzione dei carburanti. Le procedure devono  inoltre  contenere
istruzioni per la fase di distacco delle tubazioni  alla  fine  delle
operazioni di trasferimento. 
  Le operazioni di trasferimento devono essere riportate nel registro
di carico e scarico dell'impianto di distribuzione del  carburante  e
controfirmate  dal   gestore   dell'impianto   di   distribuzione   e
dall'autista del veicolo-cisterna. 
  4.2. Nei terminali cui e' consentito  il  deposito  temporaneo  dei
vapori, i vapori spostati  durante  le  operazioni  di  trasferimento
della benzina devono  essere  riconvogliati,  tramite  una  linea  di
collegamento a  tenuta  di  vapore,  verso  la  cisterna  mobile  che
distribuisce la benzina.  Le  operazioni  di  carico  possono  essere
effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano
correttamente.