Art. 7. Denominazione 1. Nella denominazione e' obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale». 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. 3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno e' vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.