Art. 7.
Supplenze  conferite  utilizzando  le  graduatorie  di  circolo  e di
                              istituto
  1.  Ai  sensi  delle  disposizioni di cui all'articolo 1, dirigenti
scolastici   conferiscono   supplenze   utilizzando   le   rispettive
graduatorie  di  circolo  e  di  istituto  in relazione alle seguenti
situazioni e secondo le correlate tipologie:
    a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche  per  posti  che  non  sia  stato possibile coprire con il
personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
    b) supplenze   temporanee   per  la  sostituzione  del  personale
temporaneamente   assente   e   per  la  copertura  di  posti  resisi
disponibili,  per  qualsiasi  causa,  dopo  il 31 dicembre di ciascun
anno.
  2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione
di  apposita  procedura  informatizzata,  recano  indicazioni che, al
momento  della  loro consultazione da parte della scuola interessata,
evidenziano  la  situazione  aggiornata  della posizione specifica di
occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi
nella   graduatoria   medesima,   in   modo  che  siano  interpellati
esclusivamente  gli  aspiranti  che,  ai sensi delle disposizioni del
presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche
parzialmente  ai  fini  del  completamento di orario, la tipologia di
supplenza offerta.
Ai   fini   del   costante   e   tempestivo  aggiornamento  dei  dati
indispensabili   per   il   regolare  funzionamento  della  procedura
informatizzata   in   questione,  le  scuole  comunicano  al  Sistema
informativo  le  notizie richieste il giorno stesso della stipula del
contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.
  3.  Fatta  salva  la  possibilita'  per  i  docenti  in servizio di
prestare  ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24
ore  settimanali,  per  la  sostituzione  dei docenti temporaneamente
assenti,  il  dirigente  scolastico  provvede  al  conferimento delle
relative   supplenze  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
permanenza  delle  esigenze  di  servizio  e la relativa retribuzione
spetta  limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime,
secondo   quanto  disposto  dall'art.  4,  comma 10  della  legge  e,
comunque,  nei  limiti  previsti dalle disposizioni vigenti alla data
della stipula del contratto.
  4.  Per  ragioni  di continuita' didattica, ove al primo periodo di
assenza  del  titolare  ne  consegua  un  altro,  o piu' altri, senza
soluzione  di  continuita'  o  interrotto solo da giorno festivo o da
giorno  libero  dall'insegnamento,  ovvero  da entrambi, la supplenza
temporanea  viene  prorogata nei riguardi del medesimo supplente gia'
in  servizio,  a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza
del precedente contratto.
  5.  Nel  caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne
consegua  un  altro  intervallato  da un periodo di sospensione delle
lezioni  si  procede alla conferma del supplente gia' in servizio; in
tal  caso  il  nuovo  contratto decorre dal primo giorno di effettivo
servizio dopo la ripresa delle lezioni.
  6.   Per   la   sostituzione   del  personale  docente  con  orario
d'insegnamento  strutturato  su  piu' scuole, ciascuna scuola procede
autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
  7. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari
o  inferiori  a  10  giorni,  si  da' luogo a scorrimento prioritario
assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti
di  prima,  seconda  e  terza  fascia  che  abbiano fornito esplicita
disponibilita' all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi,
secondo  quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso
di   prosecuzione   dell'assenza  del  titolare  si  da'  luogo  alle
operazioni  di  proroga  o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del
supplente  assunto  con  i criteri di precedenza suesposti solo se il
periodo  di  ulteriore assenza non e' superiore a 10 giorni mentre si
procede   all'attribuzione   della   supplenza  mediante  il  normale
scorrimento  delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza
ecceda tale limite.
  8.  Le  supplenze  da  disporsi  sui posti di scuola primaria i cui
titolari  provvedono  all'insegnamento  di una lingua straniera, sono
conferite,  ai  candidati  che  nei  concorsi  per esami e titoli per
l'accesso  all'insegnamento  nella scuola primaria sono stati inclusi
nella  graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di
accertamento  della conoscenza della corrispondente lingua straniera,
ai  candidati  che  hanno  superato  la medesima prova nelle sessioni
riservate    di    esami    per   il   conseguimento   dell'idoneita'
all'insegnamento  nella  scuola  primaria, agli aspiranti forniti del
titolo  di  laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione
agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a
coloro  che,  inclusi  nella relativa graduatoria di scuola primaria,
siano  anche  in  possesso  di titolo valido per l'insegnamento della
lingua  straniera  nella  scuola  secondaria di 1° grado ovvero di 2°
grado.
Agli  aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le
supplenze  secondo  l'ordine  di  posizione  da  essi  occupato nella
relativa graduatoria scolastica.
  9.  Nel  caso  di  esaurimento  della  graduatoria  di circolo e di
istituto  il  dirigente  scolastico  provvede  al  conferimento della
supplenza   utilizzando   le  graduatorie  di  altri  istituti  della
provincia  secondo  un criterio di viciniorita' e previe le opportune
intese con i competenti dirigenti scolastici.
  10.  Nell'anno  di  rinnovo  delle  graduatorie  di  circolo  e  di
istituto,  la  relativa  procedura  deve  essere  attivata  entro  il
31 gennaio  antecedente  all'inizio  dell'a.s.  di riferimento e deve
essere completata entro il successivo 31 agosto.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  il testo dell'art. 4, della legge 3 maggio 1999,
          n. 124 si vedano le note alle premesse.