Art. 7.
     Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti
  1. Gli  stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata
all'art. 3 si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
853/2004.
  2.  Gli  elenchi  degli  stabilimenti  di  cui al comma 1 rimangono
pubblicati   sul   sito   informatico  del  Ministero  della  salute,
aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI.
  3.  Il  sistema informatico di cui al comma 2 continuera' ad essere
aggiornato  dalle  regioni  e  dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  il  regolamento  (CE)  853/2004,  vedi note alle
          premesse.