Art. 7.
    Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societa'
                             cooperative

    1.  Il  termine  per  la  notifica dei provvedimenti sanzionatori
amministrativi  di  cui  all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002,  n.  12,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002,  n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre
2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.
   2.  All'articolo  1,  comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  le  parole:  "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2008".
      3.  Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui
all'articolo  78  della  legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive
modificazioni, svolge la sua attivita' fino al 31 gennaio 2008.
  Dopo tale termine le funzioni e le attivita' del medesimo Comitato,
con  le  relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di
regia  nazionale  di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera  a),  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale in data 11 ottobre
2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 286 del 10 dicembre
2007.
  4.  Fino  alla  completa  attuazione  della normativa in materia di
socio   lavoratore  di  societa'  cooperative,  in  presenza  di  una
pluralita'  di  contratti  collettivi  della  medesima  categoria, le
societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di
applicazione  di quei contratti di categoria applicano ai propri soci
lavoratori,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile
2001,  n.  142,  i  trattamenti economici complessivi non inferiori a
quelli    dettati    dai   contratti   collettivi   stipulati   dalle
organizzazioni    datoriali   e   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale nella categoria.