Art. 7. 
                 Comitati regionali di coordinamento 
 
  1.  Al  fine  di  realizzare  una  programmazione   coordinata   di
interventi,  nonche'  uniformita'  degli  stessi  ed  il   necessario
raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con  la  Commissione
di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera
il  comitato  regionale  di  coordinamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  data  21  dicembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.