Art. 7. Inapplicabilita' della presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione 1. I veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da Stati diversi da quelli indicati all'articolo 5, sono soggetti al controllo alla frontiera dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), e comma 4 del Codice non si applicano ai veicoli, indicati nell'allegato 1 al presente regolamento, aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno degli Stati esteri previsti dall'articolo 5.
Nota agli articoli 7 e 8: - Per il testo dell'art. 125, lettera b) e comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota alle premesse.