Art. 7.
         Inapplicabilita' della presunzione di assolvimento
                    dell'obbligo di assicurazione

  1.  I  veicoli  a  motore  immatricolati in Stati esteri, muniti di
targa  di  immatricolazione  rilasciata  da  Stati  diversi da quelli
indicati  all'articolo 5,  sono  soggetti al controllo alla frontiera
dell'adempimento  dell'obbligo di assicurazione della responsabilita'
civile.
  2.  Le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), e
comma 4   del   Codice   non   si   applicano  ai  veicoli,  indicati
nell'allegato   1   al   presente   regolamento,   aventi   targa  di
immatricolazione  rilasciata  da  uno  degli  Stati  esteri  previsti
dall'articolo 5.
 
          Nota agli articoli 7 e 8:

              - Per  il testo dell'art. 125, lettera b) e comma 4 del
          decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, si veda la
          nota alle premesse.