Art. 7. 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
  1. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al
comma 1 dell'articolo 3, software  commerciali,  garantiscono  che  i
valori degli indici di prestazione energetica,  calcolati  attraverso
il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu' o meno il 5
per  cento  rispetto  ai  corrispondenti  parametri  determinati  con
l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La  predetta
garanzia e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa  dal
Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente  nazionale  italiano
di unificazione (UNI). 
  2. In relazione alle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo
3, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla  cui
base fornire la garanzia di cui al comma 1. 
  3. Nelle more del rilascio della dichiarazione  di  cui  sopra,  la
medesima e' sostituita  da  autodichiarazione  del  produttore  dello
strumento di calcolo, in cui compare il riferimento  della  richiesta
di verifica e dichiarazione avanzata dal  predetto  soggetto  ad  uno
degli organismi citati al comma 1.