Art. 7.
                 (Certezza dei tempi di conclusione
                          del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 1:
1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "di efficacia" sono inserite le
seguenti: ", di imparzialita'";
2)  al  comma  1-ter,  dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le
seguenti: "dei criteri e";
 b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art.  2.  - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento
consegua   obbligatoriamente   ad  un'istanza,  ovvero  debba  essere
iniziato  d'ufficio,  le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2.  Nei  casi  in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti   amministrativi  di  competenza  delle  amministrazioni
statali  e  degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il
termine di trenta giorni.
3.  Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i
Ministri  per  la  pubblica  amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a
novanta  giorni  entro  i  quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a
novanta  giorni  entro  i  quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza.
4.  Nei  casi  in  cui,  tenendo conto della sostenibilita' dei tempi
sotto  il  profilo  dell'organizzazione  amministrativa, della natura
degli  interessi  pubblici  tutelati e della particolare complessita'
del  procedimento,  sono  indispensabili  termini superiori a novanta
giorni  per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui  al  comma  3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e per la semplificazione
normativa  e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri. I
termini  ivi  previsti  non  possono  comunque superare i centottanta
giorni,  con  la  sola  esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5.  Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative,
le  autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita'
ai  propri  ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6.   I   termini   per  la  conclusione  del  procedimento  decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7.  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai
commi  2,  3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per
una  sola  volta  e per un periodo non superiore a trenta giorni, per
l'acquisizione  di informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati  o  qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
dell'amministrazione  stessa  o  non  direttamente acquisibili presso
altre   pubbliche   amministrazioni.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
8.  Salvi  i  casi  di  silenzio  assenso,  decorsi  i termini per la
conclusione   del   procedimento,  il  ricorso  avverso  il  silenzio
dell'amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  21-bis della legge 6
dicembre  1971,  n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita'
di  diffida  all'amministrazione  inadempiente,  fintanto che perdura
l'inadempimento  e  comunque  non  oltre  un  anno dalla scadenza dei
termini  di  cui  ai  commi  2  o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta
salva  la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove
ne ricorrano i presupposti.
9.  La  mancata  emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale";
 c) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella
conclusione  del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i
soggetti   di  cui  all'articolo  1,  comma  1-ter,  sono  tenuti  al
risarcimento    del   danno   ingiusto   cagionato   in   conseguenza
dell'inosservanza  dolosa  o  colposa  del termine di conclusione del
procedimento.
2.  Le  controversie  relative all'applicazione del presente articolo
sono    attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo.  Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
cinque anni";
 d) il comma 5 dell'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".
2.  Il  rispetto  dei  termini  per  la  conclusione dei procedimenti
rappresenta  un  elemento  di  valutazione  dei dirigenti; di esso si
tiene  conto  al  fine  della  corresponsione  della  retribuzione di
risultato.   Il   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione,  di  concerto  con  il Ministro per la semplificazione
normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo  e  per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo
di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.
3.  In  sede  di  prima attuazione della presente legge, gli atti o i
provvedimenti  di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7
agosto  1990,  n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera
b),  del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari
vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, che
prevedono  termini  superiori a novanta giorni per la conclusione dei
procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del
termine  indicato  al  primo  periodo.  Continuano  ad  applicarsi le
disposizioni  regolamentari,  vigenti  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge, che prevedono termini non superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al
comma  2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica
dallo  scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge.  Le  regioni e gli enti locali si adeguano ai
termini  di  cui  ai  commi  3  e 4 del citato articolo 2 della legge
n. 241  del  1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i
beni  storici,  architettonici,  culturali, archeologici, artistici e
paesaggistici  restano  fermi i termini stabiliti dal codice dei beni
culturali  e  del  paesaggio,di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento
vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli
di  cui  agli  articoli  2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.
 
          Note all'art. 7:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  e successive modificazioni (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.     1     (Principi     generali    dell'attivita'
          amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
          fini  determinati  dalla  legge  ed  e' retta da criteri di
          economicita',    di   efficacia,   di   imparzialita',   di
          pubblicita'  e di trasparenza secondo le modalita' previste
          dalla   presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni  che
          disciplinano  singoli  procedimenti,  nonche'  dai principi
          dell'ordinamento comunitario.
             1-bis.  La  pubblica  amministrazione,  nell'adozione di
          atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
          diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
             1-ter.  I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio di
          attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
          e dei principi di cui al comma 1.
             2.  La  pubblica  amministrazione  non puo' aggravare il
          procedimento  se  non per straordinarie e motivate esigenze
          imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 20 della gia' citata
          legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.   20   (Silenzio   assenso).   -  1.  Fatta  salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte  per  il  rilascio di provvedimenti amministrativi il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento   di   accoglimento   della   domanda,  senza
          necessita'  di  ulteriori istanze o diffide, se la medesima
          amministrazione  non  comunica all'interessato, nel termine
          di  cui  all'art.  2,  commi  2  o  3,  il provvedimento di
          diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
             2.   L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta  giorni  dalla  presentazione dell'istanza di cui al
          comma  1,  una  conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
          anche  tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
          dei controinteressati.
             3.  Nei  casi  in  cui  il silenzio dell'amministrazione
          equivale  ad  accoglimento della domanda, l'amministrazione
          competente   puo'   assumere   determinazioni   in  via  di
          autotutela,   ai   sensi   degli  articoli  21-quinquies  e
          21-nonies.
             4.  Le  disposizioni  del presente art. non si applicano
          agli   atti   e   procedimenti  riguardanti  il  patrimonio
          culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale,
          la   pubblica   sicurezza,  l'immigrazione,  l'asilo  e  la
          cittadinanza,  la salute e la pubblica incolumita', ai casi
          in  cui  la  normativa  comunitaria  impone  l'adozione  di
          provvedimenti  amministrativi  formali,  ai  casi in cui la
          legge   qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione  come
          rigetto  dell'istanza,  nonche'  agli  atti  e procedimenti
          individuati  con  uno  o  piu'  decreti  del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
             5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.».
             - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art.  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
          45, supplemento ordinario.