Art. 7. 
 
       Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e  individuale.  A  tale  fine  adottano  con  apposito
provvedimento  il  Sistema  di  misurazione   e   valutazione   della
performance. 
  2. La funzione di misurazione e valutazione  delle  performance  e'
svolta: 
   a) dagli Organismi indipendenti di valutazione  della  performance
di cui all'articolo 14, cui  compete  la  misurazione  e  valutazione
della  performance  di  ciascuna  struttura  amministrativa  nel  suo
complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale  dei  dirigenti
di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
   b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del  comma  6
del medesimo articolo; 
   c) dai  dirigenti  di  ciascuna  amministrazione,  secondo  quanto
previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli  38
e 39 del presente decreto. 
  3. Il Sistema di misurazione e valutazione  della  performance,  di
cui al comma  1,  individua,  secondo  le  direttive  adottate  dalla
Commissione di cui all'articolo  13,  secondo  quanto  stabilito  dal
comma 2 del medesimo articolo: 
   a) le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita'
del processo di  misurazione  e  valutazione  della  performance,  in
conformita' alle disposizioni del presente decreto; 
   b) le procedure di  conciliazione  relative  all'applicazione  del
sistema di misurazione e valutazione della performance; 
   c) le modalita' di raccordo e di integrazione  con  i  sistemi  di
controllo esistenti; 
   d) le modalita' di raccordo e  integrazione  con  i  documenti  di
programmazione finanziaria e di bilancio. 
 
          Nota all'art. 7:
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 16 e 17 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  165  del 2001, cosi' come
          modificato dal presente decreto legislativo:
             «Art.  16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali).   -   1.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali,   comunque   denominati,  nell'ambito  di  quanto
          stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
          compiti e poteri:
              a)  formulano  proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza;
              a-bis)  propongono le risorse e i profili professionali
          necessari  allo  svolgimento  dei  compiti dell'ufficio cui
          sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento
          di  programmazione triennale del fabbisogno di personale di
          cui all'art. 6, comma 4;
              b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
          generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
          gli  incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
          gestioni;  definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
          perseguire  e  attribuiscono  le conseguenti risorse umane,
          finanziarie e materiali;
              c)  adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
          uffici di livello dirigenziale non generale;
              d)  adottano  gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
          delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
              e)  dirigono,  coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
          inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
              f)  promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
          di  conciliare  e  di  transigere,  fermo  restando  quanto
          disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
          n. 103;
              g)   richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza;
              h)  svolgono  le attivita' di organizzazione e gestione
          del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
          lavoro;
              i)  decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
          provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
              l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
          e   degli   organismi   internazionali   nelle  materie  di
          competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
          direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
              l-bis)  concorrono  alla definizione di misure idonee a
          prevenire  e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione  e a
          controllarne   il   rispetto   da   parte   dei  dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti.
             2.   I   dirigenti   di   uffici  dirigenziali  generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente  e  in  tutti  i  casi  in cui il Ministro lo
          richieda o lo ritenga opportuno.
             3.  L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1  puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti a
          strutture   organizzative  comuni  a  piu'  amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni.
             4.  Gli  atti  e  i provvedimenti adottati dai dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici  dirigenziali  generali  di cui al presente articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
             5.  Gli  ordinamenti  delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
             «Art.  17  (Funzioni  dei  dirigenti). - 1. I dirigenti,
          nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'art. 4, esercitano,
          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
              a)  formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti
          degli uffici dirigenziali generali;
              b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad
          essi  assegnati  dai  dirigenti  degli  uffici dirigenziali
          generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti
          amministrativi  ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e di
          acquisizione delle entrate;
              c)  svolgono  tutti  gli altri compiti ad essi delegati
          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
             d)  dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli
          uffici  che  da  essi  dipendono  e  dei  responsabili  dei
          procedimenti  amministrativi,  anche con poteri sostitutivi
          in caso di inerzia;
              d-bis)  concorrono  all'individuazione  delle risorse e
          dei  profili  professionali  necessari allo svolgimento dei
          compiti  dell'ufficio  cui  sono  preposti  anche  al  fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4;
              e)  provvedono  alla  gestione  del  personale  e delle
          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri
          uffici,  anche  ai  sensi  di  quanto previsto all'art. 16,
          comma 1, lettera l-bis;
              e-bis)   effettuano   la   valutazione   del  personale
          assegnato  ai propri uffici, nel rispetto del principio del
          merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,
          nonche'   della   corresponsione   di  indennita'  e  premi
          incentivanti.
             1-bis.  I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
          di  servizio,  possono  delegare  per  un  periodo di tempo
          determinato,  con  atto  scritto  e  motivato, alcune delle
          competenze  comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
          d)  ed  e)  del  comma  1  a  dipendenti  che  ricoprano le
          posizioni  funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici
          ad  essi  affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103
          del codice civile.».