Art. 7 
 
 
          Distribuzione diretta ai riceventi di determinati 
                          tessuti e cellule 
 
  1. Il responsabile dell'organizzazione per  l'approvvigionamento  o
dell'istituto dei tessuti, acquisito il parere del  Centro  nazionale
trapianti, puo' autorizzare la distribuzione diretta  di  determinati
tessuti e cellule dal luogo in cui e' effettuato  il  prelievo  a  un
centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.