Art. 7 Distribuzione diretta ai riceventi di determinati tessuti e cellule 1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti, puo' autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui e' effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.