Art. 7
                        Ufficio di segreteria

1.  L'Ufficio  di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva
il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate
nell'articolo 6.
2.  L'Ufficio  di  segreteria  e'  costituito da personale comandato,
militare e civile, delle amministrazioni dello Stato.
3.  Il  numero  massimo  dei  componenti  l'Ufficio  di segreteria e'
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.