Art. 7 
    Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; 
              riduzione dei contributi a favore di enti 
 
  1. Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, al fine di  assicurare  la  piena  integrazione  delle
funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro  e
il coordinamento stabile delle attivita'  previste  dall'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  ottimizzando
le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL
sono soppressi e le  relative  funzioni  sono  attribuite  all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e del Ministero della salute;  l'INAIL  succede  in  tutti  i
rapporti attivi e passivi. 
  2. Al fine di assicurare la piena integrazione  delle  funzioni  in
materia di  previdenza  e  assistenza,  ottimizzando  le  risorse  ed
evitando duplicazioni di attivita', l' IPOST e' soppresso. 
  3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  l'INPS
succede in tutti i rapporti attivi e passivi. 
  4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  nonche',  per  quanto   concerne   la   soppressione
dell'ISPELS,  con  il  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite le risorse strumentali,  umane  e  finanziarie  degli
enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci  di  chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto-legge. 
  5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono  incrementate
di un numero pari alle unita' di personale  di  ruolo  trasferite  in
servizio presso gli enti soppressi. In attesa della  definizione  dei
comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale  transitato
dall'Ispels  continua  ad  applicarsi  il  trattamento  giuridico  ed
economico  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  del  comparto
ricerca  e  dell'area  VII.  Nell'ambito  del   nuovo   comparto   di
contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici  da
definire in applicazione del menzionato articolo 40,  comma  2,  puo'
essere   prevista   un'apposita   sezione   contrattuale    per    le
professionalita' impiegate in  attivita'  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica. Per i restanti rapporti  di  lavoro,  l'INPS  e  l'INAIL
subentrano nella titolarita' dei relativi rapporti. 
  6. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  dei  Collegi
dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi  ai
sensi dei commi precedenti, sono  trasformati  in  posti  di  livello
dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  nell'ambito  del  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato,  Gli  incarichi  dirigenziali  di
livello generale conferiti presso i  collegi  dei  sindaci  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4
e ai dirigenti ai quali non sia  riattribuito  il  medesimo  incarico
presso il Collegio dei sindaci degli enti  riordinati  ai  sensi  del
presente articolo e' conferito dall'Amministrazione  di  appartenenza
un incarico di livello dirigenziale generale. 
  7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "Sono  organi  degli
Enti: a) il presidente; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) 
il collegio dei sindaci; d) il direttore generale." 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il  presidente  ha  la
rappresentanza legale dell'Istituto, puo' assistere alle  sedute  del
consiglio di indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri  di
alta professionalita', di  capacita'  manageriale  e  di  qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore  operativo
dell'Ente. E' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978,  n.  14,
con la procedura di cui all'art. 3 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; la deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e'  adottata  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze.
Contestualmente alla richiesta  di  parere  prevista  dalle  predette
disposizioni, si provvede ad  acquisire  l'intesa  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine  di
trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si procede, in 
ogni caso, alla nomina del presidente." 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
"Almeno trenta giorni prima  della  naturale  scadenza  ovvero  entro
dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il  consiglio
di indirizzo e vigilanza informa  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  affinche'  si  proceda  alla  nomina  del   nuovo
titolare"; 
    d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole  "il  consiglio
di amministrazione" e " il consiglio" sono  sostituite  dalle  parole
"il presidente"; sono eliminati gli ultimi tre periodi  del  medesimo
comma  5,  dall'espressione  "Il  consiglio  e'  composto"  a  quella
"componente del consiglio di vigilanza."; 
    e) al comma 6, l'espressione  "partecipa,  con  voto  consultivo,
alle sedute del consiglio  di  amministrazione  e  puo'  assistere  a
quelle del consiglio di vigilanza" e' sostituita dalla seguente "puo'
assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"; 
    f) al comma 8, e' eliminata l'espressione  da  "il  consiglio  di
amministrazione" a "funzione pubblica"; 
    g) al comma 9, l'espressione "con esclusione  di  quello  di  cui
alla lettera e)" e' sostituita  dalla  seguente  "con  esclusione  di
quello di cui alla lettera d)"; 
    h) e' aggiunto il seguente comma 11: "Al presidente dell'Ente  e'
dovuto, per l'esercizio  delle  funzioni  inerenti  alla  carica,  un
emolumento onnicomprensivo stabilito con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze." 
  8. Le competenze attribuite al consiglio di  amministrazione  dalle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989,  n.  88,  nel  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n, 479, nel decreto del Presidente  della
Repubblica 24 settembre 1997, n.  366  e  da  qualunque  altra  norma
riguardante gli Enti pubblici di  previdenza  ed  assistenza  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,
sono devolute al Presidente dell'Ente, che le  esercita  con  proprie
determinazioni. 
  9. Con effetto dalla ricostituzione dei  consigli  di  indirizzi  e
vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  30
giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti  e'  ridotto
in misura non inferiore al trenta per cento. 
  10. Con effetto dalla ricostituzione  dei  comitati  amministratori
delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma  1,  punto
4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche'  dei  comitati  previsti
dagli  articoli  42  e  44,  della  medesima  legge,  il  numero  dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non  inferiore  al  trenta
per cento. 
  11. A decorrere dal  1°  luglio  2010,  gli  eventuali  gettoni  di
presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori  delle
gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2,  comma  1,  punto  4),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono  superare  l'importo  di
Euro 30,00 a seduta. 
  12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita' istituzionale degli
organi collegiali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  nonche'  la  partecipazione
all'attivita' istituzionale degli organi centrali non da' luogo  alla
corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni  e/o
medaglie). 
  13.  I  regolamenti  che  disciplinano   l'organizzazione   ed   il
funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.  479,  sono  adeguati  alle  modifiche
apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente  articolo,
in applicazione  dell'articolo  1,  comma  2,  del  predetto  decreto
legislativo  n.  479/1994.  Nelle  more  di  tale   recepimento,   si
applicano, in ogni  caso,  le  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo. 
  14. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'organizzazione  ed  al  funzionamento   all'Ente   nazionale   di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. 
  15. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del  decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri del 23  novembre  2007,  e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite al ISFOL che succede
in tutti i rapporti  attivi  e  passivi.  Per  lo  svolgimento  delle
attivita' di ricerca a  supporto  dell'elaborazione  delle  politiche
sociali, e'  costituita  nell'ambito  dell'organizzazione  dell'ISFOL
un'apposita macroarea. Con decreti di natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze sono  individuate  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie da  riallocare  presso  l'ISFOL.  La
dotazione organica dell'ISFOL e' incrementata di un numero pari  alle
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite,  in   servizio   presso
l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. L'ISFOL subentra  in  tutti  i  rapporti  giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL
adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. 
  16. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori  e
scultori, musicisti, scrittori  ed  autori  drammatici  (ENAPPSMSAD),
costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978,
e' soppresso e le relative funzioni sono trasferite  all'Enpals,  che
succede in tutti i rapporti  attivi  e  passivi.  Con  effetto  dalla
medesima data e' istituito presso  l'Enpals  con  evidenza  contabile
separata il Fondo assistenza e previdenza  dei  pittori  e  scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le  attivita'  e  le
passivita'  risultanti  dall'ultimo  bilancio  consuntivo   approveto
affluiscono  ad  evidenza  contabile  separata  presso  l'Enpals.  La
dotazione organica dell'Enpals e' aumentata di un  numero  pari  alla
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite   in   servizio   presso
l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  ai  sensi  dell'
art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche
al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente Enpals. 
Il Commissario straordinario e il  Direttore  generale  dell'Istituto
incorporante in carica alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge continuano ad operare sino alla  scadenza  del  mandato
prevista dai relativi decreti di nomina. 
  17. Le economie  derivanti  dai  processi  di  razionalizzazione  e
soppressione degli enti previdenziali vigilatati  dal  Ministero  del
lavoro  previsti  nel  presente  decreto  sono   computate   per   il
raggiungimento degli obiettivi  di  risparmio  previsti  all'art.  1,
comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi
e studio in materia di politica  economica,  l'Istituto  di  studi  e
analisi economica (Isae) e' soppresso; le funzioni e le risorse  sono
assegnate al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Le  funzioni
svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze;  con  gli
stessi decreti sono stabilite le date di  effettivo  esercizio  delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,  strumentali
e finanziarie riallocate presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nonche', limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi,  anche
presso gli enti e le istituzioni di ricerca.  I  dipendenti  a  tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base  di
apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei  decreti  di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui  al  presente  comma
provvedono conseguentemente  a  rideterminare  le  proprie  dotazioni
organiche;  i  dipendenti  trasferiti   mantengono   il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti  rapporti  di
lavoro  le   amministrazioni   di   destinazione   subentrano   nella
titolarita' dei rispettivi  rapporti.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  19. L'Ente italiano  Montagna  (EIM),  istituito  dall'articolo  1,
comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e'  soppresso  La
Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale  al
predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio
sono trasferite  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  della
medesima Presidenza. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle  funzioni
trasferite  e  sono  individuate  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie riallocate presso la Presidenza,  nonche',  limitatamente
ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono  inquadrati,  nei
ruoli  della  Presidenza  sulla   base   di   apposita   tabella   di
corrispondenza. I dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per la Presidenza e' attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti  rapporti  di  lavoro  le
amministrazioni di  destinazione  subentrano  nella  titolarita'  dei
rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e  le
attribuzioni  esercitati   sono   trasferiti   alle   amministrazioni
corrispondentemente indicate.  Il  personale  a  tempo  indeterminato
attualmente in servizio presso i predetti  enti  e'  trasferito  alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi  del
predetto allegato, e sono  inquadrati  sulla  base  di  un'  apposita
tabella  di  corrispondenza  approvata  con  decreto   del   ministro
interessato  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le  amministrazioni  di  destinazione  adeguano  le  proprie
dotazioni organiche in relazione  al  personale  trasferito  mediante
provvedimenti  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti.  I  dipendenti
trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico   fondamentale   e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti  piu'  elevato
rispetto a quello previsto per il personale  del  amministrazione  di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno  ad  personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo conseguiti. Dall'attuazione delle  predette  disposizioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Gli stanziamenti finanziari a  carico  del  bilancio  dello
Stato  previsti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
provvedimento, per le esigenze di  funzionamento  dei  predetti  enti
pubblici confluiscono nello stato di previsione  della  spesa  o  nei
bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti  i  relativi
compiti ed  attribuzioni,  insieme  alle  eventuali  contribuzioni  a
carico degli utenti dei servizi per le attivita'  rese  dai  medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite
tutte le risorse  strumentali  attualmente  utilizzate  dai  predetti
enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i  compiti  e  le
funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo, Al fine di  garantire
la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti
capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli 
uffici gia' a tal fine utilizzati." 
  21. L'Istituto nazionale per studi  e  esperienze  di  architettura
navale (INSEAN) istituito con Regio  decreto  legislativo  24  maggio
1946, n. 530 e' soppresso. Le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  agli  enti  e  alle
istituzioni  di  ricerca.  Le  funzioni   svolte   dall'INSEAN   sono
trasferite presso le amministrazioni  destinatarie  con  uno  o  piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date  di  effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e  sono  individuate  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche', limitatamente  al  personale
con  profilo  di  ricercatore  e  tecnologo,  presso  gli   enti   le
istituzioni di ricerca.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella  di
corrispondenza  approvata  con  uno  dei  decreti   di   natura   non
regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui  al
presente  comma  provvedono  conseguentemente  a   rimodulare   o   a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti
mantengono  il  trattamento  economico  fondamentale  e   accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al  momento
dell'inquadramento; nel caso in cui  tale  trattamento  risulti  piu'
elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.
Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di  destinazione
subentrano nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla  legge
24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "Le nomine  dei
componenti  degli  organi  sociali  sono  effettuate  dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico". 
  23. Per garantire il pieno  rispetto  dei  principi  comunitari  in
materia nucleare, i commi 8 e  9  dell'articolo  27  della  legge  23
luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi  gli  effetti  prodotti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima  data  e'
ricostituito il Consiglio  di  amministrazione  della  Sogin  S.p.A.,
composto di 5 membri. La  nomina  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  della  Sogin  S.p.A.  e'  effettuata  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  24. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto gli stanziamenti  sui  competenti  capitoli  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni  vigilanti  relativi  al  contributo
dello Stato a enti,  istituti,  fondazioni  e  altri  organismi  sono
ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere
alla razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le quali  lo
Stato  concorre  al  finanziamento  dei  predetti  enti,  i  Ministri
competenti, con decreto da emanare entro  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle
risorse disponibili. 
  25. Le Commissioni mediche di  verifica  operanti  nell'ambito  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad  eccezione
di quelle presenti nei capoluoghi  di  regione  e  nelle  Province  a
speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni
soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le Regioni, le  predette  Commissioni
possono  avvalersi  a  titolo  gratuito  delle  Asl  territorialmente
competenti ovvero, previo accordo  con  il  Ministero  della  difesa,
delle  strutture  sanitarie  del  predetto  Ministero  operanti   sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  date  di   effettivo
esercizio del nuovo assetto  delle  commissioni  mediche  di  cui  al
presente comma. 
  26. Sono attribuite al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  le
funzioni di cui  all'art.  24,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo
per le aree sottoutilizzate,  fatta  eccezione  per  le  funzioni  di
programmazione  economica  e  finanziaria   non   ricompresse   nelle
politiche di sviluppo e coesione. 
  27.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  26,  il
Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  il  Ministro  delegato  si
avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e  la  coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della  Direzione
generale per l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali,  il
quale dipende funzionalmente dalle predette autorita'. 
  28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26  si
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
dello  sviluppo  economico.  Le  risorse  del  fondo  per   le   aree
sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. 
  29. Restano ferme le funzioni di  controllo  e  monitoraggio  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25,  nel
comma 1 sono aggiunte alla  fine  le  seguenti  parole:  "nonche'  di
quelli comunque non inclusi nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196". 
  31.  La  vigilanza  sul  Comitato  nazionale  permanente   per   il
microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.  L.
10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,
e' trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.