Art. 7 
 
 
                 Il collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  ed
e' composto da tre membri effettivi e due  supplenti.  Un  componente
effettivo, con funzioni di presidente,  scelto  tra  i  dirigenti  di
livello dirigenziale generale, ed uno supplente  sono  designati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  tra  i   dirigenti   del
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  I  rimanenti
componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  iscritti  al  registro  dei
revisori     contabili     ovvero     di     comprovata     capacita'
giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti e' scelto tra
i  dirigenti  di   livello   dirigenziale   generale   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da  collocare
fuori  ruolo   per   la   durata   del   mandato,   con   contestuale
indisponibilita' di posti di funzione  dirigenziale  equivalenti  sul
piano finanziario effettivamente ricoperti. 
  2. Il collegio  dei  revisori  esercita  il  controllo  interno  di
regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'articolo  2  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.  Ad  esso  e'  attribuito
anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del  codice
civile. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  recante  «Riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'art. 11 della  legge  15  marzo  1997,  n.  59.»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193: 
              «Art.  2   (Il   controllo   interno   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile).  -  1.   Ai   controlli   di
          regolarita'  amministrativa  e  contabile  provvedono   gli
          organi appositamente previsti  dalle  disposizioni  vigenti
          nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e,  in
          particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici  di
          ragioneria,  nonche'  i  servizi  ispettivi,  ivi  compresi
          quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e,  nell'ambito  delle  competenze  stabilite
          dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di  finanza
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e   quelli   con
          competenze di carattere generale. 
              2.  Le  verifiche  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile devono rispettare,  in  quanto  applicabili  alla
          pubblica  amministrazione,  i   principi   generali   della
          revisione  aziendale  asseverati  dagli  ordini  e  collegi
          professionali operanti nel settore. 
              3.  Il  controllo  di  regolarita'   amministrativa   e
          contabile non comprende verifiche  da  effettuarsi  in  via
          preventiva se non nei  casi  espressamente  previsti  dalla
          legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui
          le  definitive  determinazioni  in   ordine   all'efficacia
          dell'atto   sono   adottate   dall'organo    amministrativo
          responsabile. 
              4.  I  membri  dei  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria  nominati
          tra  gli  iscritti  all'albo  dei  revisori  contabili.  Le
          amministrazioni  pubbliche,  ove   occorra,   ricorrono   a
          soggetti esterni  specializzati  nella  certificazione  dei
          bilanci.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2409-bis  del  codice
          civile: 
              «Art. 2409-bis (Controllo contabile).  -  Il  controllo
          contabile sulla  societa'  e'  esercitato  da  un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro istituito presso il Ministero della giustizia. 
              Nelle  societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato   del
          capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
          una  societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro   dei
          revisori  contabili,  la  quale,   limitatamente   a   tali
          incarichi, e' soggetta alla  disciplina  dell'attivita'  di
          revisione prevista per le societa' con  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati ed alla vigilanza  della  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  il
          controllo contabile sia esercitato dal collegio  sindacale.
          In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori
          contabili  iscritti  nel  registro  istituito   presso   il
          Ministero della giustizia.».