Art. 7 Il collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale, ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori contabili ovvero di comprovata capacita' giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti. 2. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso e' attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193: «Art. 2 (Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.». - Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice civile: «Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione prevista per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».