Art. 7. (Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi) 1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocita' in tempo reale dei veicoli in transito;».
Note all'articolo 7 - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 41. Segnali luminosi. 1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie: a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; b) segnali luminosi di indicazione; b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocita' in tempo reale dei veicoli in transito; c) lanterne semaforiche veicolari normali; d) lanterne semaforiche veicolari di corsia; e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico; f) lanterne semaforiche pedonali; g) lanterne semaforiche per velocipedi; h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; i) lanterna semaforica gialla lampeggiante; l) lanterne semaforiche speciali; m) segnali luminosi particolari.