Art. 7. 
(Modifiche alla legge 13  settembre  1982,  n.  646,  in  materia  di
accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di
                            prevenzione) 
 
1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente: 
«Art. 25. - 1. A carico delle persone nei  cui  confronti  sia  stata
emanata sentenza di condanna anche  non  definitiva  per  taluno  dei
reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies,  comma
1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  ovvero  sia  stata
disposta, con provvedimento  anche  non  definitivo,  una  misura  di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di
polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente  in
relazione al luogo di dimora abituale del  soggetto,  puo'  procedere
alla  verifica  della  relativa  posizione   fiscale,   economica   e
patrimoniale  ai  fini  dell'accertamento  di  illeciti  valutari   e
societari e comunque in materia economica e finanziaria,  anche  allo
scopo  di  verificare  l'osservanza  della  disciplina  dei   divieti
autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10  della
citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni. 
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei  confronti
dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 3, e  all'articolo  10,
comma  4,  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,   e   successive
modificazioni. Nei casi in cui il  domicilio  fiscale,  il  luogo  di
effettivo  esercizio  dell'attivita',  ovvero  il  luogo  di   dimora
abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da  quello
delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo'
delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma  ai
reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio. 
3.  Copia  della  sentenza  di  condanna  o  del   provvedimento   di
applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a  cura  della
cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria  indicato  al
comma 1. 
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente  articolo,  i
militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri  e  alle
facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto  legislativo  19  marzo
2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma
6, della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  successive  modificazioni,
nonche' dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di
polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231. 
5. La revoca del provvedimento con il quale  e'  stata  disposta  una
misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione  ai  fini  fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del comma 1. 
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai
sensi del comma 4 si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo
51, secondo comma,  numero  2),  secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 32, primo  comma,  numero  2),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni»; 
b) all'articolo 30, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno  dei  reati
previsti dall'articolo 51,  comma  3-bis,  del  codice  di  procedura
penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies,  comma
1,  del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia'  sottoposte,
con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione  ai  sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575,  sono  tenute  a  comunicare  per
dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al  nucleo  di  polizia
tributaria  del  luogo  di  dimora  abituale,  tutte  le   variazioni
nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  altresi'
tenuti a comunicare le variazioni intervenute  nell'anno  precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore  non  inferiore
ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati  al  soddisfacimento
dei bisogni quotidiani»; 
c) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca  dei  beni
acquistati ovvero del corrispettivo dei  beni  alienati,  il  giudice
ordina la confisca, per un valore equivalente, di  somme  di  denaro,
beni o altre utilita' dei quali i soggetti di  cui  all'articolo  30,
primo comma, hanno la disponibilita'». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  30  e  31  della
          legge 13 settembre 1982, n. 646, recante: «Disposizioni  in
          materia di misure di prevenzione di carattere  patrimoniale
          ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956,  n.  1423,  10
          febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.  Istituzione
          di una commissione parlamentare sul fenomeno della  mafia.»
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982,  n.
          253) come modifica dalla presente legge: 
              «Art.  30.  -  Le persone   condannate   con   sentenza
          definitiva per taluno  dei  reati  previsti  dall'art.  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero  per  il
          delitto  di  cui  all'art.  12-quinquies,  comma   1,   del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  o  gia'
          sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura  di
          prevenzione ai sensi della legge 31 maggio  1965,  n.  575,
          sono tenute a comunicare per dieci anni,  ed  entro  trenta
          giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo
          di dimora abituale,  tutte  le  variazioni  nell'entita'  e
          nella composizione del patrimonio concernenti  elementi  di
          valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio
          di ciascun anno, i soggetti di cui  al  periodo  precedente
          sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute
          nell'anno precedente,  quando  concernono  complessivamente
          elementi di valore non inferiore ad  euro  10.329,14.  Sono
          esclusi i beni destinati  al  soddisfacimento  dei  bisogni
          quotidiani. 
              Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto
          ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. 
              Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la
          misura di prevenzione e' revocata a seguito di  ricorso  in
          appello o in cassazione.». 
              «Art. 31.  -  Chiunque,  essendovi  tenuto,  omette  di
          comunicare  entro  i  termini  stabiliti  dalla  legge   le
          variazioni patrimoniali indicate  nell'articolo  precedente
          e' punito con la reclusione da due a  sei  anni  e  con  la
          multa da euro 10.329 a euro 20.658. 
              Alla condanna segue la confisca dei  beni  a  qualunque
          titolo acquistati nonche'  del  corrispettivo  dei  beni  a
          qualunque titolo alienati. 
              Nei casi  in  cui  non  sia  possibile  procedere  alla
          confisca dei beni acquistati ovvero del  corrispettivo  dei
          beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore
          equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita'  dei
          quali i soggetti di cui all'art. 30, primo comma, hanno  la
          disponibilita'.».