Articolo 7 
 
 
(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
                                152) 
 
    1. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' sostituito dal seguente: 
 
                            “Articolo 181 
 
 
                (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) 
 
    1. Al fine di promuovere il riciclaggio di  alta  qualita'  e  di
soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori  del
riciclaggio, sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  le  regioni
stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono  a  realizzare
la  raccolta  differenziata  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 205.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  altresi',
entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonche' adottano  le
misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: 
    a) entro  il  2020,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e
vetro provenienti dai nuclei  domestici,  e  possibilmente  di  altra
origine, nella misura in cui tali flussi di  rifiuti  sono  simili  a
quelli domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al  50%  in
termini di peso; 
    b)  entro  il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di colmatazione che utilizzano i rifiuti  in  sostituzione  di  altri
materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in
termini di peso. 
    2. Fino alla definizione, da  parte  della  Commissione  europea,
delle modalita' di attuazione e calcolo degli  obiettivi  di  cui  al
comma 1, il Ministero dell'ambiente, della tutela  del  territorio  e
del mare puo' adottare decreti che determinino tali modalita'. 
    3. Con uno o piu' decreti del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo  economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti in conformita'
ai criteri di priorita' di cui all'articolo 179 e alle  modalita'  di
cui all'articolo 177, comma 4. nonche' misure intese a promuovere  il
riciclaggio   di   alta   qualita',   privilegiando    la    raccolta
differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti. 
    4. Per facilitare  o  migliorare  il  recupero,  i  rifiuti  sono
raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile  dal  punto  di
vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
rifiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse. 
    5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di  raccolta
differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti
o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di
favorire  il  piu'  possibile  il  loro  recupero  privilegiando   il
principio di prossimita' agli impianti di recupero. 
    6. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla
raccolta  differenziata  dei   rifiuti,   i   sistemi   di   raccolta
differenziata di carta e  plastica  negli  istituti  scolastici  sono
esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto  presentano  rischi
non elevati e non sono gestiti su base professionale. 
    7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.