Art. 7
Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili
1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono
considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei
lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di
installazione di impianti solari termici sono realizzati previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro
pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne
agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444.
3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono
soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo
esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono
individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di
installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per
l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma
restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura
semplificata di cui al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
Note all'art. 7:
- si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE):
"3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma
1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria
degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia, di conservazione, risparmio e uso razionale
dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli
interventi di incremento dell'efficienza energetica che
prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici
o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.
In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente
una comunicazione preventiva al Comune."
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- si riporta il testo dell'articolo 6 e dell'articolo
123, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380:
"Art. 6. (L) Attivita' edilizia libera.
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c);
legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture
in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita'
agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa
l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle
unita' immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine
non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento
urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili,
vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2
allega alla comunicazione di inizio dei lavori le
autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore e, limitatamente agli interventi di
cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati
identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2,
lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di
inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale
una relazione tecnica provvista di data certa e corredata
degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un
tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non
avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne' con il
committente e che asseveri, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e
che per essi la normativa statale e regionale non prevede
il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,
tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto
obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la
relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori
ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di
cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la
sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata
spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato
di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e
2, il certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in
via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime
attivita', il termine previsto dal primo periodo del comma
2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni."
"Art. 123. (L) Progettazione, messa in opera ed
esercizio di edifici e di impianti.
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad
autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli
effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari
e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, e' considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario gia' in opera."
- il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 5.