Art. 7 
 
     Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  da  adottare
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua  i
terreni a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre  finalita'
istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi
predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da  alienare  a
cura dell'Agenzia del demanio mediante  trattativa  privata  per  gli
immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta  pubblica
per  quelli  di   valore   pari   o   superiore   a   400.000   euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio
disponibile dello Stato.  Ai  citati  decreti  di  individuazione  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5,  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine  di  favorire  lo  sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola
giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani
imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti  ai  sensi  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualita'  di  incremento
di valore dei terreni alienati derivante  da  cambi  di  destinazione
urbanistica  intervenuti  nel  corso   del   quinquennio   successivo
all'alienazione medesima, e' riconosciuta allo Stato una  quota  pari
al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto  al
prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo
sono stabilite con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte  degli  enti  gestori
delle medesime aree. 
  4. Le regioni, le  province,  i  comuni  possono  vendere,  per  le
finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i  beni  di  loro
proprieta' aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio  2010,  n.  85;  a  tal  fine
possono conferire all'Agenzia  del  demanio  mandato  irrevocabile  a
vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia'
proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto  dei  costi
sostenuti e documentati. 
  5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di
cui ai commi precedenti sono  destinate  alla  riduzione  del  debito
pubblico. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con  modificazioni
dalla   L.   22   dicembre   2011,   n.   214,   e'    visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.