Art. 7 Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) «microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita' economica artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare."; 2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche' alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".