Art. 7 
 
 
Tutela delle  microimprese  da  pratiche  commerciali  ingannevoli  e
                             aggressive 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, dopo  la  lettera  d)  inserire  la  seguente:  "d-bis)
«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni,  che,  a
prescindere dalla forma giuridica esercitano  un'attivita'  economica
artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare."; 
  2. All'articolo 19,  comma  1,  dopo  le  parole:  "relativa  a  un
prodotto"  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:  ",  nonche'  alle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per
le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e  di
pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via  esclusiva  dal
decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".