Art. 7 
 
 
                    Presupposti di ammissibilita' 
 
  1. Il debitore in stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre  ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della  crisi
di cui  all'articolo  15  con  sede  nel  circondario  del  tribunale
competente  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  un  accordo   di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano  che  assicuri  il
regolare  pagamento  dei  creditori  estranei   all'accordo   stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari di  crediti  privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  4.  Il  piano  prevede  le
scadenze  e  le  modalita'  di  pagamento  dei  creditori,  anche  se
suddivisi  in  classi,   le   eventuali   garanzie   rilasciate   per
l'adempimento dei debiti, le modalita' per  l'eventuale  liquidazione
dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13,  comma  1,
il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del
debitore ad un fiduciario per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la
distribuzione del ricavato ai creditori. 
  2. La proposta e' ammissibile quando il debitore: 
    a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo  1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; 
    b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla  procedura
di composizione della crisi. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del  regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa): 
              "Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato
          preventivo. 
              Sono soggetti alle disposizioni sul  fallimento  e  sul
          concordato preventivo gli imprenditori che  esercitano  una
          attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici. 
              Non sono soggetti alle disposizioni  sul  fallimento  e
          sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al  primo
          comma,  i  quali  dimostrino  il  possesso  congiunto   dei
          seguenti requisiti : 
              a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data  di
          deposito  della  istanza  di   fallimento   o   dall'inizio
          dell'attivita'  se   di   durata   inferiore,   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila; 
              b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei  tre
          esercizi antecedenti la data di  deposito  dell'istanza  di
          fallimento  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo  annuo
          non superiore ad euro duecentomila; 
              c) avere un ammontare di debiti anche non  scaduti  non
          superiore ad euro cinquecentomila. 
              I limiti di cui alle lettere a), b) e  c)  del  secondo
          comma possono essere aggiornati ogni tre anni  con  decreto
          del Ministro della giustizia, sulla base della media  delle
          variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per  le
          famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo  di
          riferimento.".