Art. 7 
 
                           Contravvenzioni 
 
  1. Al fine di  tutelare  le  risorse  biologiche  il  cui  ambiente
abituale o  naturale  di  vita  sono  le  acque  marine,  nonche'  di
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata
e non regolamentata, e' fatto divieto di: 
    a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di  specie  ittiche
di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della  normativa
in vigore; 
    b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche  di
taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa  in
vigore; 
    c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare  le  specie
di cui sia vietata la cattura in qualunque  stadio  di  crescita,  in
violazione della normativa in vigore; 
    d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso
di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze  tossiche
atte ad  intorpidire,  stordire  o  uccidere  i  pesci  e  gli  altri
organismi acquatici; 
    e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri
organismi  acquatici  intorpiditi,  storditi  o  uccisi  secondo   le
modalita' di cui alla lettera d); 
    f) pescare in acque sottoposte alla sovranita'  di  altri  Stati,
salvo che nelle zone, nei tempi e nei  modi  previsti  dagli  accordi
internazionali, ovvero sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate
dagli Stati interessati; 
    g) esercitare la pesca in acque  sottoposte  alla  competenza  di
un'organizzazione regionale per la pesca,  violandone  le  misure  di
conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati
membri di detta organizzazione; 
    h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici oggetto  della  altrui  attivita'  di  pesca,
esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili,  sia  quando
il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti,
sia esercitando la pesca con violazione delle  distanze  di  rispetto
stabilite dalla normativa vigente; 
    i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto,
gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei  sottratti  al
libero uso  e  riservati  agli  stabilimenti  di  pesca  e,  comunque
detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza  il
suddetto consenso. 
  2. In caso di cattura accessoria  o  accidentale  di  esemplari  di
dimensioni  inferiori  alla  taglia  minima,  questi  devono   essere
rigettati in mare. 
  3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano
la  pesca  scientifica,  nonche'  le  altre  attivita'  espressamente
autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per  i  prodotti
di tale tipo di pesca ed e'  consentito  detenere  e  trasportare  le
specie pescate per soli fini scientifici. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
prodotti dell'acquacoltura  e  a  quelli  ad  essa  destinati,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo  16  del  regolamento  (CE)
1967/06. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  dell'art.  16  del  Regolamento  (CE)  n.
          1967/2006, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Ripopolamento diretto e trapianto). -  1.  In
          deroga  all'art.  15,  gli  organismi  marini   sottotaglia
          possono essere  catturati,  tenuti  a  bordo,  trasbordati,
          sbarcati, trasferiti,  immagazzinati,  venduti,  esposti  o
          messi in vendita vivi a fini  di  ripopolamento  diretto  o
          trapianto con il  permesso  e  sotto  l'egida  dello  Stato
          membro in cui si svolgono tali attivita'. 
              2. Gli Stati membri provvedono affinche' la cattura  di
          organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo  1
          avvenga secondo modalita' compatibili con eventuali  misure
          di  gestione  comunitarie  applicabili   alla   specie   in
          questione. 
              3. Gli organismi catturati ai fini di cui al  paragrafo
          1   devono   essere   rigettati   in   mare   o   destinati
          all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati,
          essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi
          in vendita a condizione che soddisfino i requisiti  di  cui
          all'art. 15. 
              4. Sono  vietati  l'introduzione,  il  trapianto  e  il
          ripopolamento diretto con specie non  autoctone,  salvo  se
          tali operazioni sono svolte in  conformita'  dell'art.  22,
          lettera b), della direttiva 92/ 43/CEE.».