Art. 7 

 

				 
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche 

 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  L'Autorita'
contribuisce allo sviluppo del mercato interno  collaborando  con  le
Autorita' di  regolamentazione  degli  altri  Stati  membri,  con  la
Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di  assicurare
la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle  disposizioni
delle direttive  europee  recepite  con  il  Codice.  A  tale  scopo,
l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il BEREC  per
individuare i tipi di strumenti  e  le  soluzioni  piu'  adeguate  da
utilizzare  nell'affrontare  determinati  tipi  di   situazioni   nel
contesto del mercato."; 
  b) il comma 3, e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Salvo  che  sia
diversamente previsto  nelle  raccomandazioni  o  negli  orientamenti
adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter  della
direttiva  2002/21/CE,  al  termine  della   consultazione   di   cui
all'articolo   11,   qualora   l'Autorita'   intenda   adottare    un
provvedimento che rientri nell'ambito degli articoli 18, 19, 42 o  45
e  influenzi  gli  scambi  tra  Stati  membri,   rende   accessibile,
fornendone apposita documentazione,  la  proposta  di  provvedimento,
adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione  europea,
al BEREC e alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli  altri  Stati
membri. L'Autorita' non puo' adottare il provvedimento prima che  sia
decorso il termine di un mese dalla predetta informativa."; 
  c) al comma 4 dopo la parola: "rivedere" e' inserita  la  seguente:
"tale"; dopo le parole: "qualora la  Commissione  europea  ne  faccia
richiesta entro tale termine" sono inserite le seguenti:  "quando  la
proposta di provvedimento"; dopo la lettera a) e' aggiunta, in  fine,
la seguente: "oppure"; prima delle parole: "influenzi gli scambi  tra
Stati membri" sono inserite le seguenti: "tale proposta"; 
  d) dopo il comma 4 e' inserito  il  seguente:  "4-bis.  Qualora  la
Commissione europea adotti una decisione ai  sensi  dell'articolo  7,
paragrafo 5,  della  direttiva  2002/21/CE,  l'Autorita'  modifica  o
ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione.
Se il  progetto  di  misura  e'  modificato,  l'Autorita'  avvia  una
consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 11  e
notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione
europea conformemente al comma 3."; 
  e) il comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. L'Autorita' tiene in
massima   considerazione   le   osservazioni   delle   Autorita'   di
regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione  europea  e
del BEREC e, salvo nei casi di cui  al  comma  4  e  all'articolo  7,
paragrafo 5,  lettera  a),  della  direttiva  2002/21/CE,  adotta  il
provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea."; 
  f) dopo il comma 5, e' inserito il  seguente:  "5-bis.  L'Autorita'
comunica alla Commissione e  al  BEREC  tutte  le  misure  definitive
adottate che rientrano nell'articolo 12, comma 3."; 
  g) il comma 6, e'  sostituito  dal  seguente:  "6.  In  circostanze
straordinarie l'Autorita',  ove  ritenga  che  sussistano  motivi  di
urgenza per salvaguardare la concorrenza  e  tutelare  gli  interessi
degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3  e  4,  puo'
adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari  aventi  effetto
immediato, in coerenza con le disposizioni  del  Codice.  L'Autorita'
comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati,
alla Commissione europea e alle Autorita' di  regolamentazione  degli
altri Stati  membri  e  al  BEREC.  La  decisione  dell'Autorita'  di
estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati  o
di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e
4.". 
 
          Note all'art. 7: 
              Il  testo   dell'articolo   12   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 12. Consolidamento del  mercato  interno  per  le
          comunicazioni elettroniche. 
              1. Il Ministero  e  l'Autorita',  nell'esercizio  delle
          funzioni   di   cui   al   Codice,   tengono   in   massima
          considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 13,  nella
          misura in  cui  concernono  il  funzionamento  del  mercato
          interno. 
              2. L'Autorita' contribuisce allo sviluppo  del  mercato
          interno collaborando con le Autorita'  di  regolamentazione
          degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC
          in  modo  trasparente  al  fine  di  assicurare  la   piena
          applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni
          delle direttive europee recepite  con  il  Codice.  A  tale
          scopo,  l'Autorita'   coopera   in   particolare   con   la
          Commissione e il BEREC per individuare i tipi di  strumenti
          e le soluzioni piu' adeguate da utilizzare  nell'affrontare
          determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. 
              3.  Salvo   che   sia   diversamente   previsto   nelle
          raccomandazioni  o  negli   orientamenti   adottati   dalla
          Commissione  europea  a  norma  dell'articolo  7-ter  della
          direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui
          all'articolo 11, qualora l'Autorita'  intenda  adottare  un
          provvedimento che rientri nell'ambito  degli  articoli  18,
          19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri,  rende
          accessibile,   fornendone   apposita   documentazione,   la
          proposta   di   provvedimento,   adeguatamente    motivata,
          contemporaneamente alla Commissione  europea,  al  BEREC  e
          alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli  altri   Stati
          membri. L'Autorita'  non  puo'  adottare  il  provvedimento
          prima che sia decorso il termine di un mese dalla  predetta
          informativa. 
              4. La proposta di provvedimento di cui al comma  3  non
          puo' essere adottata per ulteriori due mesi  e  l'Autorita'
          e' tenuta a rivedere tale  la  proposta  di  provvedimento,
          qualora la Commissione europea ne  faccia  richiesta  entro
          tale termine, quando la proposta di provvedimento: 
                a) o abbia ad oggetto l'identificazione di un mercato
          di riferimento differente da quelli di cui all'articolo  18
          oppure; 
                b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese  che
          detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre,
          un significativo potere di mercato, ai sensi  dell'articolo
          19, commi 4, 5 o 7 e tale proposta influenzi gli scambi tra
          Stati membri e la Commissione  europea  ritenga  che  possa
          creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della
          sua  compatibilita'  con  il  diritto  comunitario   e   in
          particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 13. 
              4-bis.  Qualora  la  Commissione  europea  adotti   una
          decisione ai sensi  dell'articolo  7,  paragrafo  5,  della
          direttiva 2002/21/CE,  l'Autorita'  modifica  o  ritira  il
          progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione.
          Se il progetto di misura e' modificato,  l'Autorita'  avvia
          una consultazione pubblica  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura
          modificato alla Commissione europea conformemente al  comma
          3. 
              5.  L'Autorita'  tiene  in  massima  considerazione  le
          osservazioni delle Autorita' di regolamentazione  di  altri
          Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei  casi
          di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e  lo
          comunica alla Commissione europea. 
              5.  L'Autorita'  tiene  in  massima  considerazione  le
          osservazioni delle Autorita' di regolamentazione  di  altri
          Stati membri ,della Commissione  europea  e  del  BEREC  e,
          salvo nei  casi  di  cui  al  comma  4  e  all'articolo  7,
          paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta
          il provvedimento risultante e lo comunica alla  Commissione
          europea. 
              5-bis. L'Autorita' comunica alla Commissione e al BEREC
          tutte  le  misure   definitive   adottate   che   rientrano
          nell'articolo 12, comma 3. 
              6.  In  circostanze  straordinarie   l'Autorita',   ove
          ritenga che sussistano motivi di urgenza per  salvaguardare
          la concorrenza e tutelare gli interessi  degli  utenti,  in
          deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, puo'  adottare
          adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi  effetto
          immediato, in coerenza  con  le  disposizioni  del  Codice.
          L'Autorita'  comunica  immediatamente  tali  provvedimenti,
          esaurientemente motivati, alla Commissione europea  e  alle
          Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e al
          BEREC. La decisione dell'Autorita' di estendere il  periodo
          di efficacia dei provvedimenti cosi' adottati o di renderli
          permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi  3  e
          4.".