Art. 7. Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri 1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad operare i seguenti interventi: a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre 2011, n.183, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; b) contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: a) "Segreteria tecnica dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della predetta Unita', integrandola se necessario con un contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica; b) "Progetto Opportunita' delle Regioni in Europa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011; c) "Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2. 5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014» b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21» e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21». 6. Per l'anno 2012, con il decreto di cui all'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio. 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno 2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro. 8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta dell'importo annuo di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012. 9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l'anno 2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013. 10. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole "Ministro della difesa" aggiungere le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2. 13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12. 14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilita' per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. 15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13. 16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e' ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012. 18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 39 milioni di euro per l'anno 2012. 19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, e' ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012. 20. La lettera c), dell'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 e' soppressa. 21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 e' alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto. 22. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'interno, di cui all' articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, accede, in via telematica, con modalita' disciplinate con apposita convenzione, al registro delle imprese istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti ed alle informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato. 23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per l'anno 2012, di 91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro. 25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi e prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo di programma di cui al comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 26. Alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di seguito indicate: a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole "a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, " sono aggiunte le seguenti "pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e"; b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attivita' dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei docenti, del personale, studenti e famiglie. 28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 29. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. 30. La pagella elettronica ha la medesima validita' legale del documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. 31. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 32. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 34. Alla data del 15 ottobre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 35. I cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l'operativita' dei servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre 2012. 36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche' gli altri servizi acquistati nell'ambito delle medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "integrare i fondi stessi" sono aggiunte "nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"; b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.". 38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "fatta eccezione per" sono sostituite dalla seguente "compreso" e le parole da ", le cui competenze fisse" sino alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura anormalmente alta in riferimento al numero di posti d'organico dell'istituzione scolastica. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le contabilita' speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, non sono piu' alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte e' versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilita' speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilita' speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario. 41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e' assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. 42. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "contribuzione studentesca" sono inserite le seguenti "degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello"; b) le parole "del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" sono sostituite dalle seguenti "dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. E' fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.".