Art. 7 
 
 
                             Formazione 
 
  1.  La  formazione  e'  finalizzata  a  garantire  che  tutti   gli
utilizzatori   professionali,   i   distributori   e   i   consulenti
sull'impiego dei prodotti  fitosanitari  siano  in  possesso  di  una
adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate
nell'allegato I. La formazione comprende  la  formazione  di  base  e
quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per  gli  utilizzatori
professionali, i distributori e i consulenti. 
  2. Al fine di assicurare procedure omogenee  per  la  realizzazione
delle attivita' di formazione e aggiornamento nonche' per il rilascio
delle abilitazioni,  il  Piano  definisce  i  requisiti  relativi  al
sistema di formazione, compresi: 
  a) la durata minima dei corsi di  base  e  di  aggiornamento  e  la
differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli
e responsabilita' degli utilizzatori professionali, dei  distributori
e  dei  consulenti,  garantendo  in  ogni  caso   l'acquisizione   di
conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I; 
  b) le modalita' di partecipazione  al  corso  di  formazione  e  di
aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza; 
  c) le modalita' di valutazione; 
  d) le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento; 
  e) i criteri per  l'individuazione  dei  soggetti  competenti  alla
realizzazione delle attivita' formative e di valutazione; 
  f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni; 
  g) i criteri  per  la  certificazione  delle  conoscenze  acquisite
attraverso l'attivita' di formazione e per il rilascio delle relative
abilitazioni. 
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le
autorita' competenti per l'attuazione del sistema  di  certificazione
relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e  il  rinnovo
delle abilitazioni di cui al  comma  2.  Le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano sono le  autorita'  responsabili  per
l'istituzione,  entro  il  26  novembre  2013,  del   sistema   della
formazione e  del  rilascio  delle  abilitazioni.  Esse  individuano,
all'interno   delle   proprie   strutture,   gli   organismi   idonei
all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio  dei  certificati
di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori  e
i consulenti. 
  4. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione  delle
informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o  rinnovate  agli
utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti.  I  dati
relativi  a   tali   abilitazioni   sono   consultabili   e   vengono
periodicamente  trasmessi  al  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, secondo le modalita' stabilite nel Piano.