Art. 7.
(Rideterminazione  dei  valori  di acquisto dei terreni edificabili e
                     con destinazione agricola)

   1.   Agli   effetti   della  determinazione  delle  plusvalenze  e
minusvalenze  di  cui  all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  per i terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo
del  costo  o  valore  di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64  del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli
albi  degli  ingegneri,  degli  architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi,   degli   agrotecnici,  dei  periti  agrari  e  dei  periti
industriali   edili,   a   condizione  che  il  predetto  valore  sia
assoggettato  ad  una  imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
   2.  L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento
del  valore  determinato  a  norma  del comma 1 ed e' versata, con le
modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.
   3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di  tre  rate  annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del  30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
   4.  La  perizia,  unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della  perizia  e  al codice fiscale del titolare del bene periziato,
nonche'  alle  ricevute  di  versamento  dell'imposta sostitutiva, e'
conservata  dal  contribuente  ed  esibita  o  trasmessa  a richiesta
dell'Amministrazione  finanziaria.  In  ogni  caso la redazione ed il
giuramento  della  perizia  devono essere effettuati entro il termine
del 30 settembre 2002.
   5.  Il  costo  per  la  relazione  giurata  di stima e' portato in
aumento  del  valore  di  acquisto  del  terreno  edificabile  e  con
destinazione  agricola  nella  misura  in cui e' stato effettivamente
sostenuto ed e' rimasto a carico.
   6.   La  rideterminazione  del  valore  di  acquisto  dei  terreni
edificabili  e  con  destinazione  agricola  di cui ai commi da 1 a 5
costituisce  valore  normale  minimo  di  riferimento  ai  fini delle
imposte   sui   redditi,  dell'imposta  di  registro  e  dell'imposta
ipotecaria e catastale.
 
             Note all'art. 7:
                 -   Per  il  testo  dell'art.  81  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si
          rimanda alle note all'art. 5.
                 -  Per il testo dell'art. 64 del codice di procedura
          civile si rimanda alle note all'art. 3.
                 -  Per il capo III del D.L.G. 9 luglio 1997, n. 241,
          si rimanda alle note all'art. 5.