Art. 7.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
11 del giorno 12 settembre 2002, esclusivamente mediante trasmissione
di  richiesta  telematica  da indirizzare alla Banca d'Italia tramite
Rete  nazionale  interbancaria  con  le  modalita' tecniche stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.