Art. 7.
                            Inadempimenti

  1.  Nel  caso  di  inadempienza  per fatti imputabili al soggetto o
all'impresa  cui  e'  stata affidata l'esecuzione delle forniture dei
beni  e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le
penali   stabilite   nell'atto  o  lettera  di  ordinazione.  Inoltre
l'amministrazione,   dopo   formale   ingiunzione,  a  mezzo  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, rimasta senza esito, puo'
disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del
servizio  a  spese  del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da
parte  dell'amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno
derivante   dall'inadempienza.   Nel  caso  di  inadempimento  grave,
l'amministrazione  puo'  altresi', previa denuncia scritta, procedere
alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo sempre il risarcimento
dei danni subiti.