Art. 7.
                  Valutazione del servizio prestato
                    in operazioni internazionali
  1.  I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri  presso  i  comandi,  le  unita',  i  reparti  e gli enti
costituiti  per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui
al  presente  decreto  sono  validi  ai  fini dell'assolvimento degli
obblighi  previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai decreti
legislativi  30 dicembre  1997,  n.  490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.