Art. 7.
        Accesso alle informazioni e garanzie di riservatezza
  1.  Il  committente  deve  garantire  al  LVS  e  all'organismo  di
certificazione  il  libero  accesso  ad  ogni  tipo  di informazione,
inerente  il  sistema, profilo di protezione, prodotto o traguardo di
sicurezza,  che risulti necessaria per lo svolgimento delle attivita'
di  valutazione  e certificazione. L'organismo di certificazione e il
LVS  devono  garantire  che  le  informazioni a cui hanno accesso non
siano divulgate a soggetti non autorizzati.