Art. 7.
             Attribuzioni del consiglio dell'Universita'
  1.  Il  consiglio  dell'Universita' e' il massimo organo di governo
dell'Universita'.
  2. Il consiglio dell'Universita':
    a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in
funzione delle finalita' istituzionali;
    b)  approva  il  programma di gestione economico-finanziaria e il
conto consuntivo dell'Universita';
    c)  delibera  la  stipula  di convenzioni con altre universita' o
centri  di  ricerca e con altri soggetti pubblici e privati; delibera
inoltre la partecipazione a consorzi e a societa' per l'ideazione, la
promozione,  la realizzazione, lo sviluppo di attivita' di formazione
e  di ricerca o comunque strumentali alle attivita' didattiche ovvero
utili   per  il  conseguimento  dei  propri  fini  istituzionali.  Il
consiglio dell'Universita' puo' delegare alla giunta dell'Universita'
l'adozione  di  delibere  finalizzate  alla  stipula  di  contratti o
convenzioni determinate;
    d)  autorizza,  sentito  il  senato accademico, l'attivazione dei
singoli corsi di studio
    e)  nomina  il rettore/la rettrice, sentito il senato accademico;
nomina,  tra  i  professori/le  professoresse di prima fascia a tempo
pieno   dell'Universita',  i/le  presidi  di  facolta'  eletti/e  dai
rispettivi  consigli  di  facolta';  nomina i direttori/le direttrici
delle  scuole  di  specializzazione, eletti/e dai rispettivi consigli
delle scuole;
    f)  approva il regolamento generale d'Ateneo e il regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    g)  approva  il  regolamento didattico generale dell'Universita',
nonche'  i regolamenti delle facolta', dei centri di servizio e delle
scuole  di  specializzazione, su proposta del senato accademico o dei
rispettivi consigli;
    h)   approva   i  regolamenti  che  disciplinano  il  trattamento
giuridico del personale docente e tecnico-amministrativo;
    i)  indica  alle  facolta',  sentito il senato accademico e sulla
base  delle  relazioni  annuali  predisposte dalle stesse, le risorse
finanziarie destinabili alla ricerca scientifica;
    j)  delibera,  a  maggioranza  dei propri componenti e sentito il
senato accademico, modifiche del presente statuto;
    k)  delibera,  su proposta dei consigli di facolta' interessati e
sentito il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate
con istituti ed enti anche stranieri;
    l) delibera su ogni altra questione di interesse dell'universita'
non demandata ad altri organi dal presente statuto.
  3.  Il  consiglio  dell'Universita'  puo'  costituire  uno  o  piu'
comitati, cui demandare la trattazione di specifici affari.
  4.   Le   deliberazioni   soggette  alla  vigilanza  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca sono inoltrate al
suddetto Ministero per il tramite dell'Universita' medesima.