Art. 7.

Sorteggio  e  collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
                              gratuito

  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di
un funzionario della stessa.
  2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene
determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.