Art. 7.
        Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato
               delle riscossioni da parte delle banche
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  10  dicembre 2003, n. 341,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) (( al comma 1: ))
      1)  le  parole: «anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: «anno precedente»;
      2)  le parole da: «29 dicembre 2003» fino alla fine del periodo
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  penultimo  giorno lavorativo
dell'anno,   dell'1,50  per  cento  delle  somme  riscosse  nell'anno
precedente,   ridotto   dell'ammontare  delle  somme  anticipate  nel
medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3»;
    b) il comma 2 e' abrogato;
    c) al comma 3:
      1) le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti:
«dal comma 1»;
      2) le parole da: «; in tale caso» fino alla fine del comma sono
soppresse;
    d) al comma 5:
      1)  le  parole: «adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «emanato annualmente»;
      2)  le  parole:  «e'  stabilito l'importo dovuto da ogni banca»
sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti gli importi dovuti da
ogni  banca  e  i  termini  per il versamento comunque da effettuarsi
entro il termine di cui al comma 1»;
      3) le parole: «entro lo stesso termine,» sono soppresse.
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10
          dicembre  2003,  n.  341, convertito dalla legge 9 febbraio
          2004, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di servizio di
          riscossione  dei versamenti unitari), come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.   1.  -  1.  In  relazione  all'incremento  delle
          tipologie  e  dal  volume  di entrate riscosse ai sensi del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  derivante
          dall'art.  1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
          63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002,  n.  112,  e  relativi  provvedimenti  di attuazione,
          nonche'   dall'art.  39,  comma  2,  del  decreto-legge  30
          settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  le banche che,
          nell'anno     precedente,     hanno     riscosso    importi
          complessivamente  maggiori  di  500  milioni  di  euro sono
          tenute  al versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
          entro  il  penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50
          per   cento  delle  somme  riscosse  nell'anno  precedente,
          ridotto  dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo
          anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3.
              2. (Abrogato).
              3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche
          possono  recuperare  le  somme  versate  in  base  a quanto
          previsto   dal   comma   1,  sulle  riscossioni  conseguite
          nell'anno successivo.
              4.  Il mancato versamento degli importi di cui ai commi
          precedenti  comporta  l'immediata  cessazione  di efficacia
          delle  convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art.  19 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
              5.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle
          finanze,  emanato  annualmente,  sono stabiliti gli importi
          dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque
          da  effettuarsi  entro  il  termine  di cui al comma 1; con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate,
          sono  stabilite  le  modalita'  di versamento, nonche' ogni
          altra   regola  tecnica  necessaria  per  l'attuazione  del
          presente articolo.
              6.  Per  la regolazione contabile dei minori versamenti
          di  cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 e' assegnata
          ad  apposita  unita'  previsionale  di  base dello stato di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze una
          somma,  da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla
          somma  versata  nell'anno precedente per il riversamento ai
          pertinenti  capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              7.  Il  potere  di  cui al comma 8, dell'art. 21, della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289, rientra nell'attivita'
          gestionale  ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165,  e  lo stesso puo' essere esercitato
          dall'amministrazione  competente entro il termine di cui al
          medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
              8.  Il  potere di cui all'art. 21, comma 8, della legge
          27  dicembre  2002, n. 289, e' sospeso per l'anno 2003; per
          il  medesimo  anno,  gli effetti finanziari di cui all'art.
          21,  comma  9,  della  citata  legge  n. 289 del 2002, sono
          assicurati dalle disposizioni del presente articolo.».