Art. 7.

  L'articolo  6  del  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 1 settembre 1947, n. 892, e' sostituito dal seguente:
  "L'Intendenza di finanza ha facolta' di attribuire la competenza ad
eseguire  l'accertamento,  anziche' all'Ufficio delle imposte nel cui
distretto  si  trova la sede legale della societa' od ente, ovvero il
domicilio fiscale dell'imprenditore, all'Ufficio nel cui distretto si
trova la sede amministrativa o lo stabilimento principale.
  "La facolta' di cui al comma precedente e' esercitata dal Ministero
delle  finanze se la sede amministrativa o lo stabilimento principale
si trovano nel distretto di uffici appartenenti a province diverse.
  "Le  disposizioni precedenti hanno effetto, per le societa' ed enti
tassabili in base a bilancio, dai bilanci chiusi posteriormente al 31
dicembre  1946  e,  per  le  altre  societa'  e  per gli imprenditori
individuali, dalle tassazioni relative all'anno 1947, fermi restando,
in ogni caso, gli accertamenti divenuti definitivi".