Art. 7. (Competenza e procedimenti) La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 del Codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo e' elevato a quindici giorni.