Art. 7. La pena prevista dal primo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555, e' fissata nell'ammenda da lire 2000 a lire 50.000.