Art. 7.
              Commercializzazione in ambito comunitario

  1.    Gli    estintori   portatili   di   incendio   legittimamente
commercializzati  in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno
dei  Paesi  contraenti  l'accordo SEE, sulla base della norma tecnica
indicata  nell'art.  2,  comma 1 del presente decreto, possono essere
commercializzati  in  Italia  a decorrere da sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto secondo le procedure in esso specificate.
  2.  Ai  fini  del  comma  precedente, la domanda di omologazione e'
corredata da:
    a) certificazione  di  prova riportante le risultanze riscontrate
sulla base della specifica tecnica di cui al precedente comma;
    b) documentazione  necessaria all'identificazione del laboratorio
che  ha  emesso  la certificazione di prova, e del riconoscimento del
laboratorio  stesso  da  parte  di  uno dei Paesi dell'Unione europea
ovvero   in   uno   dei   Paesi   contraenti   l'accordo  SEE;  detta
documentazione  puo' anche essere costituita da una dichiarazione del
produttore  che  riporti  sotto  la  propria responsabilita' civile e
penale  i  dati  suddetti  ed  i  riferimenti  del riconoscimento del
laboratorio;
    c) copia  della  documentazione  attestante l'autorizzazione alla
commercializzazione  in  un  Paese  dell'Unione  europea o contraente
l'accordo  SEE;  detta documentazione puo' anche essere costituita da
una  dichiarazione  del  produttore  che  riporti  sotto  la  propria
responsabilita'  civile  e  penale  i riferimenti dell'autorizzazione
alla commercializzazione suddetta;
    d) copia della dichiarazione di conformita' di cui alla direttiva
97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000.
  3.  La  documentazione suddetta e le relative certificazioni devono
essere  prodotte  in  originale,  o  in  copia autenticata secondo la
normativa   vigente,   in  lingua  italiana  oppure  accompagnate  da
traduzione   in  lingua  italiana  la  cui  rispondenza  puo'  essere
dichiarata dal richiedente l'omologazione.