(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 7)
                               Art. 7. 
         Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori 

 
  Possono essere iscritti nell'albo degli esattori: 
    1) i cittadini italiani, maggiori di eta', muniti  di  titolo  di
studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione  secondaria
di secondo grado, che abbiano superato apposito esame di idoneita'  e
che  posseggano  i  requisiti  morali  e  la  capacita'   finanziaria
necessari per gestire un'esattoria; 
    2)  le  societa'  per  azioni,  in  accomandita  per  azioni,   a
responsabilita' limitata e cooperative a  responsabilita'  illimitata
regolarmente costituite in Italia,  aventi  per  oggetto  sociale  la
gestione di esattorie o ricevitorie e fornite di  adeguata  capacita'
finanziaria, a condizione che tutti gli amministratori  posseggano  i
necessari requisiti  morali  ed  almeno  due  di  essi,  fra  cui  il
rappresentante legale, siano iscritti nell'albo degli esattori; 
    3) le societa' diverse da quelle indicate  al  numero  precedente
aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie,  a
condizione che tutti i soci siano iscritti nell'albo degli esattori; 
    4) le aziende di credito di cui all'art. 5,  esclusa  la  lettera
c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  convertito  nella
legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive  modificazioni,  che  abbiano
ottenuto il benestare del servizio  di  vigilanza  sulle  aziende  di
credito. 
  L'iscrizione  all'albo  e'  soggetta   a   tassa   di   concessione
governativa.