Art. 7. Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori Possono essere iscritti nell'albo degli esattori: 1) i cittadini italiani, maggiori di eta', muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano superato apposito esame di idoneita' e che posseggano i requisiti morali e la capacita' finanziaria necessari per gestire un'esattoria; 2) le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative a responsabilita' illimitata regolarmente costituite in Italia, aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie e fornite di adeguata capacita' finanziaria, a condizione che tutti gli amministratori posseggano i necessari requisiti morali ed almeno due di essi, fra cui il rappresentante legale, siano iscritti nell'albo degli esattori; 3) le societa' diverse da quelle indicate al numero precedente aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie, a condizione che tutti i soci siano iscritti nell'albo degli esattori; 4) le aziende di credito di cui all'art. 5, esclusa la lettera c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, che abbiano ottenuto il benestare del servizio di vigilanza sulle aziende di credito. L'iscrizione all'albo e' soggetta a tassa di concessione governativa.