Art. 7.
             Obblighi di sfruttamento e di riservatezza
    1.  Nell'ipotesi  di cui al precedente art. 4, comma 2, l'INAF e'
tenuta  a sfruttare il brevetto attraverso gli strumenti contrattuali
che riterra' piu' opportuni, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.