Art. 7. Territorialita' dell'imposta Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette all'imposta se ed in quanto effettuate nello Stato. Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che hanno per oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio doganale. Le cessioni fatte da soggetti residenti nello Stato si presumono ivi effettuate, salvo prova contraria. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nello Stato quando sono utilizzate nel territorio doganale e si presumono ivi utilizzate, salvo prova contraria, quando sono rese da soggetti residenti nello Stato. Le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art. 3 si presumono effettuate nello Stato, salvo prova contraria, anche quando sono rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato. Si considerano residenti nello Stato i soggetti che vi hanno la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli 8 e 9.