Art. 7. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila. Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi.