Art. 7. Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione devono essere previsti e condotti in modo che l'acqua sia erogata a temperatura non superiore a 48° C. Gli impianti predetti devono essere dotati di contatori divisionali nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.