Art. 7.

  Gli  impianti  centralizzati  di  produzione di acqua calda per usi
igienici  e  sanitari  da  installare  dopo  l'entrata  in vigore del
regolamento  di  esecuzione devono essere previsti e condotti in modo
che l'acqua sia erogata a temperatura non superiore a 48° C.
  Gli impianti predetti devono essere dotati di contatori divisionali
nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.