(Patto internazionale-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  Nessuno puo' essere sottoposto  alla  tortura  ne'  a  punizioni  o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In  particolare,  nessuno
puo'  essere  sottoposto,  senza  il  suo  libero  consenso,  ad   un
esperimento medico o scientifico.